Saturday 19 March 2016 09:02:59

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Processo amministrativo: la sospensione obbligatoria in caso di presentazione di una querela di falso

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 18.3.2016 n. 1119

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del c.p.a., la sospensione del processo è obbligatoria solo quando sia stata presentata una vera e propria querela di falso; inoltre, ai sensi del comma 2 di detto articolo, quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dal documento di cui è stata dedotta la falsità, per avere la questione di falso carattere di pregiudizialità e per non apparire manifestamente infondata o dilatoria (cfr, Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2016, n. 221) Quindi nel caso che occupa, in cui risulta essere stata proposta una “denuncia querela” e non la tipica “querela di falso” di cui all’art. 221 del c.p.c. e all’art. 355 del c.p.c. (relativo alla proposizione della querela di falso nel giudizio d'appello) non può comunque disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 77 del c.p.a.. Va rammentato in secondo luogo, con riguardo all’invocato art. 79 del c.p.a. (secondo il primo comma del quale la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione Europea), che l’art. 295 del c.p.c. (relativo alla sospensione necessaria del processo) nel testo novellato, è stato interpretato nel senso che si possa disporre essa sospensione solo nel caso in cui debba essere risolta "una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa", con la conseguente necessità di verificare, nel concreto, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato articolo 295 c.p.c. (cfr, Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 2000, n. 7057). La sospensione del giudizio amministrativo ai sensi di detto art. 79 del c.p.a. presuppone quindi che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione (cfr, Cassazione civile sez. III 10 novembre 2015 n. 22878). Anche secondo la giurisprudenza amministrativa non è sufficiente l'esistenza di un "mero collegamento tra le due emanande statuizioni" per sospendere il processo amministrativo, occorrendo piuttosto "un vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere" (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2006, n. 5701; sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 01119/2016REG.PROV.COLL.

N. 09180/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9180 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, nella qualità di cittadino elettore del Comune di -OMISSIS-e di candidato al Consiglio Comunale di -OMISSIS-nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, nonché da -OMISSIS-, nella qualità di cittadino elettore di detto Comune e di presentatore della Lista “-OMISSIS--OMISSIS-– -OMISSIS-” nella medesima tornata elettorale, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mastrangelo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriella Arcuri, in Roma, Via Appia Nuova n. 103; 

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, I Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto pro tempore, Commissione Elettorale Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

nei confronti di

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Gentile in Roma, Via Magliano Sabina n. 24; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

 

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza, della Commissione Elettorale Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di -OMISSIS-e della I Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-, nonché della signora -OMISSIS-;

Viste le memorie prodotte dalle parti appellanti a sostegno delle proprie difese;

Visto l’appello incidentale proposto dalla signora -OMISSIS-;

Vista la propria ordinanza 21 luglio 2015, n. -OMISSIS-;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mastrangelo, Francesco Antonio Caputo, su delega dell'avvocato Giancarlo Gentile, e l'avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al T.A.R. Calabria, Catanzaro, il sig. -OMISSIS-, candidato per la lista “-OMISSIS--OMISSIS-- -OMISSIS-” nella competizione elettorale per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di -OMISSIS-, svoltasi il 25 maggio 2014, nonché il signor -OMISSIS-, nella qualità di cittadino elettore, nonché di presentatore della lista suddetta, hanno impugnato il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, redatto dopo il turno di ballottaggio, recante la proclamazione degli eletti, nonché i verbali delle sezioni 12 e 22 delle consultazioni elettorali, di cui ai modelli denominati 220-AR, chiedendo la correzione del risultato elettorale.

A sostegno del gravame hanno sostanzialmente sostenuto che nel verbale della sezione n. 12, nella parte riservata ai voti di lista, erano stati attribuiti 13 voti alla lista “-OMISSIS--OMISSIS-- -OMISSIS-”, mentre nella parte dedicata ai voti di preferenza dei candidati ne erano stati indicati complessivi 18 per i candidati della stessa lista (di cui 15 conseguiti dalla candidata -OMISSIS-, in numero superiore a quello dei voti totali conseguiti dalla lista). Inoltre hanno evidenziato che nel verbale relativo alla sezione n. 22, nella parte riservata ai voti espressi per i candidati alla carica di sindaco ed ai voti di lista, non era riportato alcun dato, risultando le pagine totalmente in bianco, mentre nella parte dedicata ai voti di preferenza ai candidati erano indicati complessivi 18 voti per i candidati della lista suddetta; l’omessa verbalizzazione dei voti di lista avrebbe reso inattendibile il risultato elettorale, e, a causa di ciò, i voti di preferenza della candidata -OMISSIS-da 103 effettivamente conseguiti sarebbero divenuti 123.

2.- Il T.A.R. ha: a) dichiarato il difetto di legittimazione del Prefetto di Cosenza e degli Uffici elettorali evocati in giudizio; b) respinto l’eccezione della signora -OMISSIS-di inammissibilità del ricorso per l’esistenza di un conflitto di interesse tra i due soggetti ricorrenti (formulata nell’assunto che il signor -OMISSIS-, essendo stato presentatore della lista “-OMISSIS--OMISSIS-- -OMISSIS-”, sarebbe stato portatore dell’interesse alla salvaguardia del risultato ottenuto mediante l’elezione della suddetta signora -OMISSIS-) in quanto esso aveva agito nella qualità di cittadino elettore; c) ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi in quanto i vizi dedotti coinvolgevano tutti i candidati compresi nella lista, ovvero, con riferimento alle censure inerenti la sezione n. 22, addirittura la generalità dei candidati alle elezioni, con la conseguenza che un’eventuale istruttoria non avrebbe potuto condurre ad esiti diversi (non essendo dimostrato che l’eventuale fondatezza delle censure avrebbe condotto ad un diverso risultato favorevole per il candidato -OMISSIS-) e sarebbe risultata meramente esplorativa; d) rilevato che non era stato precisato in base a quali dati sarebbero stati illegittimamente attribuiti alla -OMISSIS-103 voti di preferenza in luogo di 123; e) dichiarato il ricorso inammissibile.

3.- Con il ricorso in appello in esame i suddetti signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno censurato la sentenza, in primo luogo laddove ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, deducendo la contraddittorietà di tale declaratoria con l’assunto che sussistevano gravi lacune e contraddizioni nei verbali; in secondo luogo laddove ha asserito che le censure contenute nel ricorso non sarebbero state idonee a modificare l’esito della competizione elettorale.

Non sarebbe condivisibile la tesi espressa dal T.A.R. che tutti i candidati sarebbero stati coinvolti con il conteggio delle schede, perché era stato chiesto il riconteggio solo delle schede relative all’espressione dei voti di preferenza per la candidata -OMISSIS-; neppure la tesi del primo giudice che una eventuale istruttoria avrebbe potuto condurre ad esiti diversi, non preventivabili sulla base delle censure dedotte, sarebbe convincente, perché essa non sarebbe stata esplorativa, ma esclusivamente rivolta al riconteggio dei voti di preferenza ottenuti da detta candidata.

In presenza delle gravi lacune e contraddizioni nei verbali di cui ha preso atto il primo giudice la logica conseguenza avrebbe dovuto essere quella della verificazione dei voti di preferenza ottenuti da detta candidata nelle sezioni n. 12 (accertando se erano stati attribuiti 13 o più voti per la lista in questione e quanti fossero di preferenza per la candidata stessa) e n. 22 (accertando se erano stati attribuiti 8 o 18 voti a detta lista e quanti fossero di preferenza per la candidata medesima).

Poiché successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata era stato proposto atto di “denuncia-querela” alla Procura della Repubblica di Cosenza in data 4 novembre 2014 (nell’assunto che erano emerse falsità in merito alle attestazioni relative al voto della candidata signora -OMISSIS-ed alterazioni dei verbali), è stata chiesta, ex artt. 77 e 79 del c.p.a. e 355 del c.p.c., la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento conseguente alla proposizione di detto atto.

La sentenza impugnata sarebbe ingiusta anche con riguardo alla condanna alle spese. 

4.- Con atto depositato il 28 novembre 2014 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Cosenza, la Commissione Elettorale Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di -OMISSIS-e la I Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-.

5.- Con atto notificato il 23 novembre 2014 e depositato il 5 dicembre 2014 si è costituita in giudizio la signora -OMISSIS-, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto da soggetti in posizione di incompatibilità tra di loro, per essere meramente esplorativo e per non essere le censure proposte idonee a superare la prova di resistenza (in quanto in base alle prospettazioni dell’appellante sarebbero attribuibili al signor -OMISSIS- n. 4 voti, mentre la resistente lo sopravanzerebbe di n. 6 voti). Inoltre ha dedotto l’infondatezza dell’appello, in particolare lamentando che sarebbe stato dedotto solo con esso che la appellata avrebbe ottenuto n. 6 voti più del dovuto (peraltro ponendo come termine di paragone non, come dovuto, il voto complessivo di lista, ma le preferenze complessivamente espresse), nonché ha sostenuto che la “denuncia-querela” sarebbe stata tardivamente presentata dopo il ricorso di primo grado, in -OMISSIS-zione dell’art. 104 del c.p.a., e comunque esporrebbe fatti irrilevanti (a fronte della fede privilegiata da cui è assistito il verbale di sezione) dovuti a meri errori materiali (non incidenti sul conteggio dei voti complessivamente ottenuti dalla lista di cui trattasi); inoltre ha evidenziato che nemmeno la sospensione del giudizio per effetto della proposizione in sede civile della “querela di falso” sarebbe conseguenza automatica ed indefettibile prevista dalla legge, ma presupporrebbe una valutazione della rilevanza dei documenti ai fini del giudizio.

Con detto atto la signora -OMISSIS-ha anche proposto appello incidentale deducendo i seguenti motivi: 

a) Illegittimità della sentenza per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo a causa del conflitto di interessi tra le posizioni dei ricorrenti.

Con la sentenza sarebbe stata erroneamente superata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente nell’assunto che, poiché il signor -OMISSIS- aveva agito, oltre che nella qualità di presentatore di lista, anche in quella di cittadino elettore, aveva fatto valere due posizioni legittimanti tra di loro incompatibili, con interesse contrario alla regolarità delle operazioni elettorali.

La signora -OMISSIS-ha quindi concluso perché l’appello sia dichiarato inammissibile o che sia respinto perché infondato.

6.- Con memoria depositata il 24 aprile 2015 gli appellanti hanno evidenziato che dalle indagini esperite dopo la presentazione di detta “denuncia-querela” sarebbero emerse circostanze tali da consentire il superamento della prova di resistenza ed hanno insistito perché sia disposta una verificazione; inoltre hanno contestato la fondatezza dell'appello incidentale ed hanno reiterato richieste istruttorie.

7.- Con ordinanza 21 luglio 2015, n. -OMISSIS- la Sezione - ritenuto che solo attraverso un accertamento istruttorio potesse essere fatta chiarezza in proposito alle censure formulate con il ricorso di primo grado con riguardo alle irregolarità lamentate relativamente alla lista n. 13 “-OMISSIS--OMISSIS-– -OMISSIS-”, nelle sezioni n. 12 e n. 22 del Comune di -OMISSIS-- ha disposto verificazione al riguardo.

8.- In data 9 settembre 2015 è stata depositata in giudizio la disposta verificazione.

9.- Con memoria depositata il 14 ottobre 2015 gli appellanti hanno dedotto che gli assunti esposti nell’atto d’appello sono stati confermati a seguito delle operazioni di verificazione ed hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata siano annullati gli atti impugnati e sia disposta la correzione del risultato elettorale attribuendo al ricorrente -OMISSIS- ed alla contro interessata -OMISSIS- il corretto numero di preferenze e per l’effetto sia ordinata la sostituzione del candidato ricorrente alla carica di consigliere all’interno del consiglio comunale di -OMISSIS-al posto della signora -OMISSIS-.

10.- Alla pubblica udienza del 17 novembre 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio; nell’occasione il difensore degli appellanti si è verbalmente dichiarato antistatario.

11.- Innanzi tutto il collegio deve esaminare l’istanza delle parti appellanti che, premesso che successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata era stato proposto atto di “denuncia-querela” alla Procura della Repubblica di Cosenza in data 4 novembre 2014 (nell’assunto che erano emerse falsità in merito alle attestazioni relative al voto della candidata signora -OMISSIS-ed alterazioni dei verbali), hanno chiesto, ex artt. 77 e 79 del c.p.a., nonché ex 355 del c.p.c., la sospensione del giudizio in attesa dell’esito della procedura conseguente a detto atto.

11.1.- Risulta dalla “denuncia-querela” suddetta, versata in copia in atti, che essa, datata 28 ottobre 2014, è stata depositata presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, per i reati di cui agli artt. 96 del d.P.R. n. 570 de 1960, 476 e ss. del c.p., con richiesta di sequestro dei registri delle operazioni elettorali.

11.2.- Al riguardo ritiene la Sezione di poter prescindere dalla valutazione della fondatezza dell’eccezione della resistente signora -OMISSIS-, rilevabile peraltro anche d’ufficio, circa la tardività della proposizione della “denuncia-querela” dopo il ricorso di primo grado, in -OMISSIS-zione dell’art. 104 del c.p.a., stante la impossibilità di favorevole apprezzamento di detta richiesta di sospensione per le ragioni di seguito esposte.

Va in proposito ricordato in primo luogo che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del c.p.a., la sospensione del processo è obbligatoria solo quando sia stata presentata una vera e propria querela di falso; inoltre, ai sensi del comma 2 di detto articolo, quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dal documento di cui è stata dedotta la falsità, per avere la questione di falso carattere di pregiudizialità e per non apparire manifestamente infondata o dilatoria (cfr, Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2016, n. 221) 

Quindi nel caso che occupa, in cui risulta essere stata proposta una “denuncia querela” e non la tipica “querela di falso” di cui all’art. 221 del c.p.c. e all’art. 355 del c.p.c. (relativo alla proposizione della querela di falso nel giudizio d'appello) non può comunque disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 77 del c.p.a..

Va rammentato in secondo luogo, con riguardo all’invocato art. 79 del c.p.a. (secondo il primo comma del quale la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione Europea), che l’art. 295 del c.p.c. (relativo alla sospensione necessaria del processo) nel testo novellato, è stato interpretato nel senso che si possa disporre essa sospensione solo nel caso in cui debba essere risolta "una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa", con la conseguente necessità di verificare, nel concreto, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato articolo 295 c.p.c. (cfr, Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 2000, n. 7057). 

La sospensione del giudizio amministrativo ai sensi di detto art. 79 del c.p.a. presuppone quindi che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione (cfr, Cassazione civile sez. III 10 novembre 2015 n. 22878). Anche secondo la giurisprudenza amministrativa non è sufficiente l'esistenza di un "mero collegamento tra le due emanande statuizioni" per sospendere il processo amministrativo, occorrendo piuttosto "un vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere" (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2006, n. 5701; sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693).

Non sussistono allora nel caso di specie nemmeno i presupposti per sospendere il giudizio ex art. 79, comma 1, del c.p.a., in attesa della definizione di quello incardinato presso l'Autorità giudiziaria penale a seguito della proposizione di detta “denuncia- querela”, perché non esiste alcun rapporto di consequenzialità logico-giuridica tra le due azioni.

Infatti, per accertare la legittimità o meno dei provvedimenti qui impugnati è da ritenersi del tutto sufficiente la cognizione di questo giudice amministrativo (mediante la disposta verificazione di cui all’art. 66 del c.p.a.) e dalla adottanda decisione al riguardo non può, allo stato, conseguire alcun conflitto di giudicato con l’intrapresa azione penale.

12.- In secondo luogo il collegio deve verificare la fondatezza dell’appello incidentale proposto dalla signora -OMISSIS- contro il capo della sentenza impugnata che ha respinto l’eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente nell’assunto che, poiché il signor -OMISSIS- aveva agito, oltre che nella qualità di presentatore di lista, anche in quella di cittadino elettore, aveva fatto valere due posizioni legittimanti tra di loro incompatibili.

Ciò in quanto la controinteressata, della cui proclamazione quale consigliere comunale del Comune di -OMISSIS-si invocava l’annullamento, aveva partecipato alle elezioni quale candidata della medesima lista di cui era “titolare-presentatore” il signor -OMISSIS-, che avrebbe dovuto avere quale primario interesse che il candidato alla sua lista proclamato consigliere permanesse nella carica, considerato che avrebbe dovuto essere per lui indifferente quale candidato della sua lista fosse stato eletto consigliere, indipendentemente dal rapporti di parentela di esso, padre del candidato signor -OMISSIS-.

La sentenza impugnata - laddove ha respinto l’eccezione nell’assunto che il signor -OMISSIS- agiva, oltre che nella sua qualità di presentatore di lista, anche in quella di cittadino elettore, poteva farsi portatore di una obiettiva istanza alla regolarità delle operazioni elettorali – sarebbe erronea, dal momento che non era stata contestata la legittimazione del suddetto signor -OMISSIS-, ma proprio la circostanza che avesse fatto valere due posizioni legittimanti tra esse incompatibili, cioè quella specifica e prevalente di presentatore della lista, che vantava un interesse astratto a difendere il risultato conseguito dalla lista, e quella generica di cittadino elettore, che aveva un interesse contrario. 

12.1.- Osserva in proposito la Sezione che il ricorso amministrativo è ammissibile a condizione che l'interesse sostanziale fatto valere dalla parte ricorrente non presenti punti di contrasto o conflitto.

Nel caso che occupa il ricorso di primo grado era stato proposto sia dal signor -OMISSIS-, nella qualità di cittadino elettore ed in quella di candidato all’elezione nel consiglio comunale, e sia dal signor -OMISSIS-, nella qualità di cittadino elettore ed in quella di presentatore della lista “-OMISSIS--OMISSIS-– -OMISSIS-”.

Non può affermarsi con sufficiente certezza che il suddetto signor -OMISSIS-, nella qualità di presentatore di detta lista, nell’ambito della quale era stata eletta la controinteressata signora -OMISSIS-, fosse portatore di un interesse astratto a difendere comunque il relativo risultato conseguito dalla lista, contrastante con quello generico, nella sua qualità pure di cittadino elettore, alla regolarità delle operazioni elettorali; ciò in quanto anche il candidato alla carica di consigliere -OMISSIS- apparteneva alla medesima lista e il suddetto signor -OMISSIS- deve ritenersi che abbia fatto valere il suo interesse alla regolarità delle operazioni elettorali relative alla lista in questione senza contrasto con quello di presentatore della lista stessa, atteso che, in caso di accoglimento del ricorso da esso presentato, comunque sarebbe eletto un candidato (il signor -OMISSIS-) appartenente ad essa lista.

13.- Deve poi essere esaminata la censura formulata con l’atto d’appello con riguardo all’impugnata pronuncia laddove, pur avendo riscontrato gravi lacune e contraddizioni nei verbali cui si riferivano i ricorrenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio in quanto i vizi dedotti coinvolgevano tutti i candidati compresi nella lista de qua, ovvero, con riferimento alla sezione n. 22, la generalità dei candidati alle elezioni, tenuto conto che i vizi non devono essere dedotti in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare azioni di mero riesame o esplorative.

Secondo gli appellanti sarebbe contraddittoria detta declaratoria con l’assunto che sussistevano gravi lacune e contraddizioni nei verbali, nonché incondivisibile la sentenza laddove ha asserito che le censure contenute nel ricorso non sarebbero state idonee a modificare l’esito della competizione elettorale.

Non sarebbe fondata la tesi che tutti i candidati sarebbero stati coinvolti con il conteggio delle schede, perché era stato chiesto il riconteggio solo di quelle relative all’espressione dei voti di preferenza per la candidata -OMISSIS-; neppure la tesi del primo giudice che una eventuale istruttoria avrebbe potuto condurre ad esiti diversi, non preventivabili sulla base delle censure dedotte, sarebbe convincente perché, essa non sarebbe stata esplorativa, ma esclusivamente rivolta al ricalcolo dei voti di preferenza ottenuti da detta candidata.

In presenza delle gravi lacune e contraddizioni nei verbali di cui ha preso atto il primo giudice la logica conseguenza avrebbe dovuto essere quella della verificazione dei voti di preferenza ottenuti da detta candidata nelle sezioni n. 12 e n. 22 , atteso che l’azione introdotta non sarebbe affatto stata meramente esplorativa, ma basata su censure specifiche rivolte ad un singolo candidato, su solo due sezioni ed in base ad erronee verbalizzazioni risultanti per tabulas.

13.1.- Osserva al riguardo il collegio che in materia elettorale l'onere del ricorrente di specificazione dei motivi deve essere valutato con rigore attenuato, atteso che il soggetto legittimato al ricorso non ha pieno accesso a tutti gli atti relativi alle fasi del procedimento elettorale. Cionondimeno, tale onere sussiste e non può essere eluso mediante la formulazione di motivi generici. I motivi devono avere una precisione di formulazione tale da escludere che il ricorso abbia carattere esplorativo, in quanto volto solo a sollecitare accertamenti istruttori per una rinnovata e indiscriminata ripetizione, in sede contenziosa, delle operazioni del procedimento elettorale.

Di conseguenza presupposto indefettibile dei ricorsi elettorali, a pena d'inammissibilità degli stessi, è che i motivi siano suffragati da indicazioni non generiche circa le presunte illegittimità e le sezioni in cui queste sono avvenute; proprio l'onere di specificità dei motivi assolve a quello del principio di prova, giacché l'analiticità delle contestazioni è essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto; in sostanza occorre evitare che l'astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare sic et simpliciter un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio dinanzi al g.a..

Nel caso di specie con il ricorso di primo grado era stato dedotto che nella sezione n. 12 risultava dai verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale che il dato riportato nella sottosezione “liste dei candidati” riportava il numero di voti di lista pari a 13 preferenze per la lista “-OMISSIS--OMISSIS-– -OMISSIS-” mentre il dato riportato nella sottosezione relativo ai voti riportati dai candidati nella medesima lista riportava 18 preferenze ed il singolo candidato contro interessato aveva riportato 15 preferenze, soverchiando inverosimilmente (non essendo previsto il voto disgiunto per le preferenze di genere con riguardo ai candidati a consigliere comunale ex l. n. 215 del 2012) quelli di lista; inoltre è stato evidenziato che nella sezione n. 22, relativamente a detta lista, il dato riportato nella sottosezione del verbale non indicava il numero dei candidati alla carica di sindaco e che il dato indicato nella sottosezione del verbale relativo ai voti riportati dalle liste dei candidati non riportava alcun voto, mentre nella sottosezione del verbale relativo ai voti riportati dai candidati alla lista suddetta figuravano inspiegabilmente 18 preferenze. 

Successivamente è affermato in detto ricorso che nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione, “mod. n. 220-AR, paragrafo 30”, al risultato dello scrutinio relativo ai voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale della circoscrizione amministrativa di -OMISSIS-, con riguardo alla lista suddetta, era stata apportata una correzione non rispondente ai dati delle preferenze del singolo candidato e superiore ai voti di lista, relativamente alla sezione n. 12; analogo discorso è stato effettuato ai risultati relativi alla sezione n. 22, riguardo ai quali, oltre a quanto accaduto relativamente alla apposta correzione non corrispondente ai dati delle preferenze del singolo candidato e superiore ai voti di lista, è stata dedotta la omessa verbalizzazione dei voti di preferenza attribuiti alla sezione, che da n. 103 sarebbero diventati 123. 

In dipendenza di quanto esposto è stato affermato che in dette sezioni sarebbero state da attribuire al ricorrente -OMISSIS- n. 117 preferenze, mentre alla candidata -OMISSIS- sarebbero state attribuibili solo n. 103 preferenze.

13.2.- Tanto premesso ritiene il collegio che i motivi sopra riportati contenessero indicazioni non generiche circa le presunte illegittimità poste in essere e le sezioni in cui queste sarebbero avvenute, con assolvimento dell'onere di specificità dei motivi nella forma attenuata propria dei ricorsi elettorali.

Deve quindi essere riformata l’impugnata sentenza, laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio sostanzialmente per genericità dei motivi.

14.- Ciò posto la Sezione deve, in applicazione del principio devolutivo dell’appello, rivalutare integralmente le questioni controverse che sono state in tale sede riproposte, con modifica o integrazione della motivazione della sentenza di primo grado perché nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio è stato erroneamente dichiarato inammissibile per genericità.

15.- Le parti appellanti hanno reiterato in appello le sopra riportate censure formulate in primo grado, sostanzialmente chiedendo di accertare se nella sezione n. 12 fossero stati effettivamente espressi 13 o più voti per la lista di cui trattasi e quanti di essi recassero preferenze per la candidata -OMISSIS-, nonché se nella sezione n. 22 fossero stati espressi 8 o 18 voti a favore di detta lista e quanti di essi recassero preferenze a favore della candidata suddetta.

15.1.- A seguito di ciò con ordinanza interlocutoria la Sezione ha disposto verificazione al riguardo al fine di accertare a) riguardo alla sezione elettorale n. 12 del Comune di -OMISSIS-, quanti voti avesse ottenuto la lista n. 13 “-OMISSIS--OMISSIS-– -OMISSIS-” e quanti fossero quelli di preferenza per la candidata signora -OMISSIS-, nonché se il loro numero totale corrisponda a quanto dichiarato a pag. 47 e a pag. 61 del verbale di sezione;

b) riguardo alla sezione elettorale n. 22 del Comune di -OMISSIS-, previa verificazione delle schede elettorali relative a detta lista, se i risultati dello spoglio corrispondano a quanto indicato a pag. 61 del verbale di sezione.

c) se sussistano o meno le irregolarità di trascrizione, con riguardo ai verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 12 e n. 22 del Comune di -OMISSIS-, lamentate nel ricorso.

15.2.- La richiesta verificazione è stata effettuata ritualmente e depositata in giudizio in data 9 settembre 2015.

Con riguardo al primo quesito è stato riferito che nel verbale delle operazioni di sezione n. 12, mod. 220-AR- alla pagina n. 47, la lista in questione risulta aver riportato complessivamente n. 13 voti, mentre alla pagina 61 del medesimo modello essa lista risulta aver riportato complessivamente n. 18 voti di preferenza, di cui n. 15 attribuiti alla candidata -OMISSIS-; è stato inoltre evidenziato che dall’esame della tabelle di scrutinio emerge che la ridetta lista risulta aver riportato complessivamente n. 13 voti e n. 5 preferenze attribuite a detta candidata, nonché che, dall’esame delle schede valide, sono state rinvenute n. 12 schede contenenti voti alla lista suddetta, con n. 5 voti di preferenza alla candidata -OMISSIS-.

Con riguardo al secondo quesito è stato riferito che, dal verbale delle operazioni di sezione “mod. 220-AR”, alla pagina 61, la lista suddetta risulta aver riportato complessivamente n. 18 voti di preferenza, di cui 10 alla candidata -OMISSIS-, mentre dall’esame delle tabelle di scrutinio risulta che la lista medesima ha riportato n. 8 voti, senza alcuna preferenza espressa per detta candidata; inoltre che dall’esame delle schede valide è emerso che la lista in questione ha riportato complessivamente n. 8 voti di preferenza di cui nessuno è stato espresso per la candidata -OMISSIS-.

Con riguardo al terzo quesito è stato affermato che, con riguardo alla sezione n. 12, sono stati trascritti nel verbale di sezione, alla pagina n. 61, n. 18 voti di preferenza complessivi della lista di cui trattasi, di cui n. 15 attribuiti alla candidata -OMISSIS-, in luogo dei n. 5 voti di preferenza riscontrati nelle schede valide a favore della stessa; inoltre che, con riguardo alla sezione n. 22, sono stati trascritti alla pagina n. 61 n. 18 voti di preferenza complessivi a favore di candidati di detta lista, in luogo dei complessivi n. 8 voti riscontrati dall’esame delle schede valide a favore di essi, e che sono stati trascritti n. 10 voti di preferenza a detta candidata, in luogo di zero voti riscontrati nelle schede valide.

15.3.- In conclusione rileva il collegio che con la disposta verificazione è stata acclarata la sostanziale fondatezza delle censure formulate con il ricorso di primo grado, ed è stato accertato che alla candidata -OMISSIS- sono stati attribuiti con i verbali di scrutinio ben n. 10 preferenze nella sezione n. 12 e n. 10 preferenze nella sezione n. 22, ma che tali suffragi non erano stati in realtà effettivamente ottenuti in base a quanto risultante dall’esame delle schede elettorali delle sezioni stesse.

Quindi detta candidata aveva ottenuto solo n. 103 preferenze complessive.

Tanto comporta che vanno rettificati i verbali elettorali impugnati, secondo i quali il candidato -OMISSIS- aveva ottenuto n. 117 voti di preferenza complessivi e la candidata -OMISSIS- 123 voti, e va riconosciuto che quest’ultima aveva conseguito solo 103 voti di preferenza complessivi, inferiori a quelli attribuiti al signor -OMISSIS-; ciò comporta che quest’ultimo deve essere proclamato eletto come consigliere comunale di -OMISSIS-in luogo della signora -OMISSIS-.

16.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e deve essere riformata la prima decisione, accogliendo il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R., annullando gli atti impugnati e rettificando il risultato elettorale relativo alla tornata elettorale svoltasi il 25 maggio 2014 per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale di -OMISSIS-; per l’effetto va proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il signor -OMISSIS- al posto della signora -OMISSIS-.

17.- Ritiene altresì il collegio di disporre che, a cura della Segreteria, la presente sentenza e la verificazione acquisita agli atti del giudizio siano trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, presso la quale è stata proposta la prima richiamata “denuncia-querela” da parte del signor -OMISSIS-.

18.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R., annulla gli atti impugnati e rettifica il risultato elettorale relativo alla tornata elettorale svoltasi il 25 maggio 2014 per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale di -OMISSIS-; per l’effetto, proclama eletto alla carica di consigliere comunale il signor -OMISSIS- al posto della signora -OMISSIS-. 

Pone in solido a carico degli appellati Comune di -OMISSIS-e signora -OMISSIS-, con ripartizione interna in parti uguali, le spese del doppio grado, liquidate a favore degli appellanti -OMISSIS- ed -OMISSIS- (da distrarsi a favore dell’avvocato Giuseppe Mastrangelo, dichiaratosi verbalmente antistatario) nella complessiva misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ai dovuti accessori (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).

Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente sentenza e della acquisita verificazione siano trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti cui è riferita la “denuncia-querela” di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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