Thursday 31 May 2012 09:26:39
Provvedimenti Regionali Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
TAR Lazio
Nel procedimento in esame la parte ricorrente ha impugnato il permesso di costruire con cui il comune ha assentito alle controinteressate un progetto avente ad oggetto la realizzazione di un villino unifamiliare nel territorio comunale. La ricorrente, tra l'altro, si duole del fatto che il progetto assentito dal comune è stato redatto da un geometra in violazione della disciplina dell’articolo 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 che, per quanto qui interessa, limita la competenza professionale dei geometri alla progettazione di “piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”; la tesi della ricorrente è che nella fattispecie, venendo in rilievo un edificio di due piani da adibire a residenza e da realizzare nel centro di Formia, che ricade in zona sismica, il limite sopra indicato è chiaramente superato, cosicché il progetto avrebbe dovuto essere redatto da un professionista laureato (cioè un ingegnere o un architetto). Il Collegio ha ritenuto tale motivo fondato dato che costituisce giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata che "a norma dell'art. 16 lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali" (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006). Né questo principio è reso inapplicabile dalla circostanza - evidenziata dalle resistenti - che la progettazione del geometra era accompagnata da una relazione di calcolo a firma di un ingegnere: infatti la giurisprudenza ha considerato anche questa evenienza ribadendo che "i geometri possono progettare e dirigere lavori relativi ad opere di cemento armato purché si tratti di piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non implicano comunque pericolo per l'incolumità delle persone, a nulla rilevando che i calcoli di cemento armato siano stati fatti da ingegnere, giacché è il professionista incaricato della generale progettazione e della direzione dei lavori che si assume la responsabilità anche dei calcoli delle strutture armate" (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 2 novembre 1995, n. 463, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II Sez., 17 febbraio 1995 n. 71). Di conseguenza - venendo nella fattispecie in rilievo la progettazione di una villa in cemento armato e in zona sismica - deve ritenersi che il progetto rientrasse nella competenza professionale di ingegneri e architetti.
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