Saturday 25 February 2017 09:11:06
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. VI pubblicata il 14.2.2017
"in tema di contenzioso tributario relativo alla TARSU, la circostanza che l'atto di appello del Comune sia stato sottoscritto da un funzionario e da un dirigente del Comune non è causa di nullità dell'atto, in quanto l'art. 74 del d. lgs. n. 507/1997 concede specificamente al Comune la facoltà, in detta materia, di designare un funzionario cui attribuire la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, precisando che a questi spetta anche di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e di disporre i rimborsi; pertanto, attesa l'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale, deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi". È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza depositata in data 14 febbraio 2017 con la quale è stato rigettato il ricorso di un contribuente proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello del Comune. Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.
CORTE DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 6
Num. 3941 Anno 2017
Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: NAPOLITANO LUCIO
Data pubblicazione: 14/02/2017
ORDINANZA
sul ricorso 25367-2015
proposto da: *; - ricorrente -
contro COMUNE SORA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in *; - controricorrente -
*
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue: La CTR del Lazio — sezione staccata di Latina, con sentenza n. 1519/39/15, depositata il 12 marzo 2015, non notificata, accolse l'appello proposto dal Comune di Sora nei confronti della società *, (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Frosinone, che aveva invece accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento per TARSU relativa agli anni dal 2004 al 2009. Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale il Comune di Sora resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 bis del d.l. n. 44/2005, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 38/2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quanto al mancato rilievo, da parte dell'impugnata pronuncia, del difetto di rappresentanza processuale dell'ente impositore, essendo stato il ricorso in appello sottoscritto da un funzionario e da un dirigente del Comune, ciò che avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza resa dalla CTP di Frosinone. Il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 28 gennaio 2010, n. 1855), osservato che "in tema di contenzioso tributario relativo alla TARSU, la circostanza che l'atto di appello del Comune sia stato sottoscritto da un funzionario e da un dirigente del Comune non è causa di nullità dell'atto, in quanto l'art. 74 del d. lgs. n. 507/1997 concede specificamente al Comune la facoltà, in detta materia, di designare un funRionatio cui attribuire la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, precisando che a questi spetta anche di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e di disporre i rimborsi; pertanto, attesa l'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale, deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi". Né parte ricorrente ha dato conto del suddetto orientamento, prospettando considerazioni idonee a sollecitarne una revisione.
Con il secondo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. assumendo che erroneamente la decisione impugnata avrebbe finito col porre a carico della contribuente l'onere di dimostrare di non occupare la superficie in oggetto, per la quale era stato emesso l'atto impositivo per le annualità in contestazione,superficie che sarebbe stata destinata ad attività industriale e magazzino, appartenendo l'immobile a terzi. Il motivo è inammissibile, atteso che nella fattispecie in esame la decisione impugnata non ha astrattamente statuito in punto di spettanza dell'onere probatorio della sussistenza del presupposto impositivo, ma, in punto di accertamento di fatto, ha ritenuto la produzione documentale versata in atti dal Comune in grado dì appello (segnatamente la visura camerale attestante che i locali in oggetto sono a disposizione della società sin dal 4 aprile 1987 con destinazione "sala esposizione, magazzino, deposito) idonea a comprovare, da parte dell'ente impositore, l'occupazione dei locali medesimi da parte della società e quindi la sussistenza della soggettività passiva d'imposta in capo alla medesima. A ciò consegue che in realtà, sotto la specie del vizio di violazione di legge, la ricorrente ha inteso sollecitare alla Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ciò che è precluso in questa sede (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2012, n. 5024).
Il ricorso va dunque rigettato per manifesta infondatezza. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Sora delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in 4500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2016.
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