Sunday 10 March 2013 15:15:06
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
Ai sensi della normativa in materia, la realizzazione di un porto turistico comporta opere non soltanto a mare ma anche a terra: per l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 509 del 1997, il porto turistico è il “complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare…”. E’ ragionevole ritenere che le opere a terra così inscindibilmente previste non siano soltanto quelle indispensabili per mero e necessario completamento tecnico-costruttivo sulla terraferma delle strutture a mare, essendo il porto una struttura complessa destinata allo scopo di servire “il diportista nautico o precipuamente la nautica da diporto, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari” (art. 2, citato) e non potendosi ritenere che tale servizio possa essere svolto senza alcuna opera a terra idonea a garantire le diverse prestazioni a tal fine necessarie. Non a caso, come indicato nelle sentenza in appello n. 4163/2004, nel progetto definitivo del porto turistico di cui qui si tratta è prevista “una serie di interventi edilizi da realizzarsi nell’area portuale, relativamente, ad esempio, alle aree da destinare a parcheggi”, risultando agli atti della conferenza di servizi sul detto progetto 7 tavole su 35 dedicate alle opere a terra. Ai sensi del d.P.R. n. 509 del 1997 la domanda di concessione di zone del demanio marittimo per la realizzazione di un porto turistico deve essere corredata da un progetto preliminare, che è sottoposto all’esame della conferenza di servizi, promossa dal sindaco, cui partecipano tutti i soggetti portatori di interessi pubblici rilevanti riguardo all’opera da realizzare. In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, il progetto preliminare è “redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996” (trattandosi della verifica se le caratteristiche del progetto richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale). In questo quadro, il Collegio ritiene che il progetto preliminare debba contemplare le opere a terra quali sopra specificate. Esso deve infatti indicare, come visto, “le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire”, venendo soggiunto a tale identica previsione, nell’art. 16 della legge n. 109 del 1994, che il progetto preliminare deve altresì recare le ragioni della scelta prospettata “anche con riferimento ai profili ambientali”, così come nel citato art. 3, comma 2, del d.p.r. n. 509 del 1997, è soggiunto, ancora più puntualmente, che vi devono essere esposti i dati necessari per la verifica degli effetti sul piano ambientale. Risulta di conseguenza che, con il grado di specificazione proprio, ovviamente diverso da quello del progetto definitivo, il progetto preliminare deve contemplare le necessarie opere a terra, essendo altrimenti impossibile, per lo meno, la valutazione degli effetti ambientali della complessiva realizzazione del porto così come quella che, nell’ambito della conferenza di servizi sul progetto preliminare, il Comune deve svolgere “sotto il profilo urbanistico edilizio” (art. 5, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 509 del 1997). Tali valutazioni richiedono, evidentemente, una specificazione progettuale sufficiente per essere eseguite in modo con adeguato.
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