Monday 12 September 2016 18:42:23
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17879 del 9.9.2016
Si segnala l'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Unite Num. 17879 pubblicata il 9.9.2016 che decidendo su un ricorso preventivo di giurisdizione precisa che "Del tutto condivisibili sono le considerazioni svolte nella requisitoria scritta del PG in atti, che traggono spunto dalla lettera della legge — art 29 legge 1766 del 1927 — per la riaffermazione della giurisdizione del Commissario degli Usi Civici in ordine a tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, nonché quando venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di una esplicita contestazione della qualitas soli , di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio ( citata Cass. 9829/2014) . Degno di adesione è anche l'ulteriore svolgimento argomentativo contenuto nella requisitoria sopra citata, allorché sottolinea che la domanda tendente a far dichiarare la inidoneità della istruttoria demaniale amministrativa ad incidere sulla determinazione della qualitas soli comporta, in caso di rigetto, una pronuncia affermativa della esistenza dei diritti di uso civico, mentre la domanda concernente la questione della natura del demanio collettivo — se comunale o frazionale- e quella relativa all'ente legittimato a gestirlo, attengono alla determinazione della natura e della estensione di tali diritti, dovendosi quest'ultima nozione intendere non solo in senso spaziale — vale a dire riferita all'ambito territoriale in cui tali diritti operano- ma anche soggettivo, in quanto l'individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione, costituisce il coronario della natura, comunale o frazionale, dei diritti stessi." Per continuare la lettura scarica la sentenza.
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 27572/14) proposto da:
Comune di Vagli Di Sotto ( c.f.: 00398720466);
in persona del sindaco pro tempore sig. Mario Puglia; autorizzato con delibera della
Giunta Comunale n.59 del 9 luglio 2014; rappresentato e difeso , giusta procura
estesa in calce al ricorso, dall'avv. Pietro Carlo Pucci; con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n.9
- ricorrente -
contro
- Regione TOSCANA ( c.f.: 01386030488)
12.3111 6
Civile Ord. Sez. U Num. 17879 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BIANCHINI BRUNO
Data pubblicazione: 09/09/2016
In persona del Presidente pro tempore dr. Enrico Rossi; rappresentata e difesa
dall'avv. Enrico Baldi, in forza di procura estesa in foglio allegato al
controricorso; con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale
Mosca, in Roma, corso Italia n. 102
- Controricorrente-
nonchØ nei confronti di
Nuova A.S.B.U.C. di Vagli di Sotto e, limitatamente alla Frazione di
Ami, di Stazzema (c.f.: 02061970469)
Italo PELLICCI
Parti intimate
***A**
Regolamento preventivo di giurisdizione relativo al proc. r.g. 15/2013
innanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio,
l'Umbria e la Toscana
udito l'avv. Pietro Carlo Pucci per il Comune di Vagli di Sotto e l'avv. Mosca , con
delega dell'avv. Enrico Baldi, per la Regione Toscana
udito il Sostituto Procuratore Generale dr. Tommaso Basile che si Ł riportato alle
conclusioni scritte redatte dall'Avvocato Generale dr. Umberto Apice, il quale ha
chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del Commissario degli Usi Civili del
Lazio, Toscana ed Umbria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, l'Umbria e la
Toscana, con decisione n. 12 del 2012, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione
nell'ambito del proc. r.g. 48/2007, relativo ad una controversia insorta tra 141
cittadini residenti in Vagli di Sotto ed il detto Comune , da un lato, e la Regione
Toscana e la nuova ASBUC del Comune di Vagli di Sotto e - limitatamente alla
frazione di Ami- di Stazzema, originata dalla opposizione, presentata nel 2007
avverso le risultanze dell'istruttoria demaniale amministrativa affidata all'arch Saratti
dalla Regione Toscana , giusta delibera di giunta n 12447 del 1993; a sostegno della
pronuncia il Commissario rilevò che la propria funzione giurisdizionale non poteva
sovrapporsi per intero — a mo' di "generale controversia demaniale"- all'azione
amministrativa della Regione, alla quale spettava il compito di effettuare le verifiche
generali sul territorio mentre alla giurisdizione commissariale pertinevano singoli
atti di accertamento nell'ambito di opposizioni a singole verifiche amministrative
2 - Peraltro il Commissario, nell'ambito della motivazione, aveva formulato delle
ampie considerazioni in merito alla condivisibilità ( tranne che per quanto
riguardava le enfiteusi sul territorio comunale) degli accertamenti storico-giuridici,
ordinati dalla Regione e redatti dall'architetto Saratfi e poi integrati dai proff
Petronio e Masi, dai quali sarebbe emersa la forte presunzione della qualità
demaniale di terreni iscritti ab antiquo in capo al Comune
3 — II 21 giugno 2013 il Presidente della Nuova ASBUC comunale di Vagli di
Sotto e, limitatamente alla frazione di Ami, di Stazzema, fece pubblicare un avviso
diretto ai residenti di Vagli di Sotto e di Ami con il quale si rendeva noto che la
Regione Toscana aveva approvato il contenuto della ricerca condotta dal perito
istruttore demaniale dr Monaci ( titolata "ricerca sulla consistenza delle terre di
demanio civico di Vagli di Sotto ed Arni. Interpretazione delle risultanze della
sentenza del Commissario per gli Usi Civici di Roma n.12/12...omissis...redatta a
parziale modifica della Istruttoria Saratti e successive integrazioni ed
interpretazioni") e che sarebbero stati a disposizione di tutti gli utenti i documenti
in essa contenuti, rappresentati dalla relazione stessa nonchØ da due mappe
illustranti: a - appezzamenti interessati da procedure di alienazione ed antichi
toponimi"; b — terreni di demanio civico. Con tale istruttoria venivano attribuite al
demanio collettivo le particelle che nel catasto di impianto del primo decennio del
1900 erano intestate al Comune di Vagli di Sotto.
4 — Italo Pellicci, quale cittadino della frazione di Roggio del Comune di Vagli di
Sotto, propose opposizione avverso la istruttoria demaniale del dr Monaci e chiese
che il Commissario per gli Usi civici accertasse che la relazione in questione era
lesiva delle prerogative funzionali della giurisdizione commissariale — laddove
l'istruttore demaniale aveva attribuito alla sentenza n 12/12 una natura dichiarativa
circa la valutabilità dei precedenti accertamenti del perito regionale e da essa aveva
preso le mosse, interpretandola- e che dichiarasse la inidoneità della stessa a
determinare alcun effetto preclusivo in ordine all'accertamento della qualitas soli ;
chiese inoltre che fosse accertato e dichiarato, nell'esercizio delle proprie funzioni
giurisdizionali, ex art 29, comma 1°, della legge 1766 del 1927, la inclusione nel
demanio civico della Collettività frazionale di Roggio di alcuni terreni descritti nella
perizia Monaci come demanio civico del Comune di Vagli di Sotto , nonchØ la
spettanza esclusiva alla Collettività frazionale di Roggio di esprimere gli organi di
gestione del demanio civico appartenente a tale comunità.
5 — La Regione Toscana si oppose all'accoglimento dell'opposizione , da un lato
ritenendola inammissibile in quanto rivolta contro la relazione Monaci, atteso che la
stessa sarebbe stata un mero approfondimento della relazione Saratti, pubblicata
senza successive opposizioni nel 1995 mediante affissione all'albo pretorio
(eccezione contestata dal Comune in forza della natura meramente interna della
prima relazione istruttoria e della constatazione che il termine di 30 giorni previsto
dall'art 15 del regolamento di esecuzione riguarderebbe solo la sistemazione delle
occupazioni abusive o il progetto di liquidazione degli usi civici su terre di proprietà
privata ), dall'altro mettendo in rilievo il compiuto iter amministrativo per la
comunicazione ai soggetti interessati della relazione Monaci, secondo quanto
prescritto dagli artt 15 e 30 del regio decreto n. 332 del 1928
6 — I ,a Nuova ASBUC di Vagli di Sotto — e, limitatamente alla frazione di Ami, di
Stazzema-, insistette per la declaratoria di inammissibilità della opposizione , per la
intangibilità delle risultanze dell'istruttoria demaniale del perito Saratti ( contro tale
affermazione il Comune osservò che il trasferimento dei poteri di accertamento
degli usi civici dal Commissario alle Regioni, non toglieva però che quest'ultimo
fosse competente a decidere sulle opposizioni proposte dopo la pubblicazione di
una verifica demaniale amministrativa ), osservando altresì di essere l'unico ente
esponenziale della popolazione del Comune e contestando la rappresentatività
dell'ente territoriale maggiore.
7 — Si costituì anche il Comune di Vagli di Sotto concluse affinchŁ, previa
disapplicazione delle delibere regionali e dell'istruttoria demaniale del dott Monaci,
si dichiarasse la spettanza ad esso deducente del potere di gestire le terre oggetto di
accertamento.
8 — Poste tali premesse, il Comune di Vagli Di Sotto, rilevata l'esistenza di una
contestazione sulla sussistenza di una potestas judicandi in capo al Commissario, ha
proposto regolamento preventivo di giurisdizione, evidenziando le contiguità
argomentarive tra la sentenza commissariale n. 12 del 2012 poste a base della
declinatoria della propria giurisdizione, e il giudizio intrapreso successivamente,
argomentando che, se difetto di giurisdizione doveva dirsi accertato in quella
situazione, quella soluzione avrebbe potuto essere applicata nell'attuale
controversia. In contrario il Comune ha osservato che poteva dubitarsi
dell'esistenza di una disposizione dalla quale potesse dedursi che la contestazione di
una verifica demaniale debba limitarsi, perchØ insorga la giurisdizione del
Commissario, ad alcune delle terre in essa considerate e non possa, in alcuni casi,
riguardare la totalità del territorio comunale sottoposto ad accertamento.
8 — La Regione Toscana, con controricorso, ha concluso perchØ sia negata la
giurisdizione commissariale; sia la Regione che la ASBUC hanno infine insistito
perchØ venisse accertata la legittimità della costituzione di un'unica ASBUC — il cui
potere di gestione avrebbe riguardato non tanto l'intero territorio comunale, quanto
le terre che storicamente appartenevano alla popolazione di Vagli Di Sotto ed
all'attualità ricadevano nell'amministrazione di due distinti Comuni — quello di Vagli
di sotto e quello di Stazzema-.
9 — Il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte,
conducenti all'affermazione della giurisdizione Commissariale; per il Comune
ricorrente Ł stata depositata memoria ex art 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
51- Del tutto condivisibili sono le considerazioni svolte nella requisitoria scritta
del PG in atti, che traggono spunto dalla lettera della legge — art 29 legge 1766 del
1927 — per la riaffermazione della giurisdizione del Commissario degli Usi Civici in
ordine a tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del
suolo, nonchØ quando venga in evidenza una questione che presupponga la
necessità, anche in assenza di una esplicita contestazione della qualitas soli , di un
accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del
giudizio ( Ł citata Cass. 9829/2014) . Degno di adesione Ł anche l'ulteriore
svolgimento argomentativo contenuto nella requisitoria sopra citata, allorchŁ
sottolinea che la domanda tendente a far dichiarare la inidoneità della istruttoria
demaniale amministrativa ad incidere sulla determinazione della qualitas soli
comporta, in caso di rigetto, una pronuncia affermativa della esistenza dei diritti di
uso civico, mentre la domanda concernente la questione della natura del demanio
collettivo — se comunale o frazionale- e quella relativa all'ente legittimato a
gestiorlo, attengono alla determinazione della natura e della estensione di tali diritti,
dovendosi quest'ultima nozione intendere non solo in senso spaziale — vale a dire
riferita all'ambito territoriale in cui tali diritti operano- ma anche soggettivo, in
quanto l'individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione, costituisce il coronario
della natura, comunale o frazionale, dei diritti stessi.
5 2 — A tali osservazioni vanno aggiunte — in senso confermativo- le seguenti
ulteriori considerazioni.
5 2.1 - Nessun rilievo deve attribuirsi alla sentenza n. 12/2012 del Commissario,
al fine di rinvenire una contiguità argon -ientativa tra quanto in essa affermato in
merito alla affidabilità della precedente verifica istruttoria, ed una pretesa
immutabilità di decisuna in merito all'esistenza di un diritto di uso civico, in quanto
tali statuizioni, contenute in una sentenza declinatoria della giurisdizione, non sono
idonee a stabilizzarsi in un giudicato.
§ 2.2 - La tempestività della impugnazione della istruttoria demaniale regionale
Monaci — l'unica oggetto di contenzioso- oltre a non esser messa in dubbio dalle
parti contro ricorrenti, riguarda la sussistenza di una potestas deddendi che però si
pone all'interno della giurisdizione, costituendo oggetto di verifica assieme al
merito; del pari irrilevanti appaiono la sorte e l'influenza sulla giurisdizione della
precedente istruttoria , in quanto la stessa Ł stata abbandonata esplicitamente dalla
stessa Regione che pure l'aveva promossa.
§ 2.3 - Il punto centrale del regolamento Ł costituito dal limite esterno della
giurisdizione commissariale laddove l'accertamento che si va a chiedere al
Commissario riguardi non già singoli beni oggetto di contenzioso bensì la
sussistenza di diritti collettivi su un intero territorio: sul punto osserva il Collegio
che il trasferimento delle funzioni accertative dal Commissario alle Regioni per
effetto della legge regionale del 1977, non distingue per ambiti territoriali,
incentrando il residuo potere — giurisdizionale — del Commissario, sulla sussistenza
di un contenzioso — che, nella fattispecie, pure nessuno nega — circa la sussistenza
di diritti civici su proprietà private o di diritti delle collettività organizzate su un
determinato territorio.
52.4 - La esorbitanza dei poteri del Commissario rispetto alle attribuzioni
giurisdizionali che la modifica della Costituzione gli ha riconosciuto non può essere
affermata per il sol fatto che vi sia stata una istruttoria amministrativa e che questa
sia divenuta definitiva, dal momento che proprio la situazione venutasi a creare
dimostra che un accertamento "sulla carta" ha lasciato irrisolte numerose questioni
"interne" alla giurisdizione commissariale, quali quelle attinenti alla rappresentanza
gestionale dei vari organi rappresentativi delle collettività -Nuova ASBUC e
Comune- e quelle relative agli eventuali stati usurpativi pregressi
§ 2.5 - Non si tratta dunque, come si espresse il commissario nella decisione 12
del 2012, di istituire una forma di controllo giurisdizionale generalizzato sulle
istruttorie regionali bensì di valutare la congruenza delle stesse alle singole
situazioni : tale statuizione Ł di immediata evidenza allorchŁ Ł il singolo civis— come
nel caso in esame- a proporre opposizione e quando nelle conclusioni oggetto di
opposizione si chieda, tra le altre pronunce - l'accertamento della natura demaniale
civica solo di alcuni terreni — quelli descritti ai foll 61-67 della relazione istruttoria
Monaci-
§ 2.6 - Neppure potrebbe dubitarsi della giurisdizione commissariale
relativamente alla domanda di accertamento, in capo alla collettività frazionale, del
potere di gestione del demanio collettivo di Vagli di Sotto : la domanda infatti deve
essere interpretata quale richiesta di verifica della legittimazione dell'ASBUC, - nella
concorrente prospettazione di una legittimazione della comunità frazionale di
Roggio : dunque ponendosi, nell'ambito di un già sorto conflitto sulla qualitas soli,
come verifica dei presupposti della domanda.
5 2.7 - La eccepita insuscettibilità delle verifica demaniale ad essere oggetto di
impugnazione — ( foll 6/7 del controricorso della Regione) in quanto atto interno,
non incide sulla giurisdizione quanto sull'individuazione dell'oggetto del sindacato,
tanto Ł vero che la stessa Regione ammette il controllo sulla perizia demaniale
innanzi al Commissario, limitandosi ad affermare che il principio però non si
attaglierebbe alla fattispecie per la "saldatura" tra la perizia Monaci con la perizia
Saratti , non opposta ( sentenza 16124/2012)
5 3 — Va dunque dichiarata la giurisdizione commissariale; la particolarità della
vicenda processuale e i dubbi interpretativi ai quali hanno dato origine le precedenti
pronunce commissariali , costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la
compensazione delle spese.
La Corte
Decidendo sul ricorso preventivo di giurisdizione, afferma la giurisdizione del
Commissario per la liquidazione degli usi civici e compensa le spese
Così deciso in Roma il 3 maggio 2016 nella camera i consiglio delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione
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