Sunday 30 June 2013 10:12:59

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

È inammissibile l'istanza di accesso ai documenti con la quale si richiede un'attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti

Consiglio di Stato

L’accesso documentale e' rivolto a ottenere documenti esistenti e in possesso della pubblica amministrazione (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4316, dove si dichiara inammissibile l'istanza con la quale si chiede all'Amministrazione non l'ostensione di atti già esistenti in rerum natura , ma un'attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, che non può essere pretesa in sede di accesso). Ne deriva che tale pretesa non può essere invocata allorché lo stesso interessato non chieda l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intende provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati, atteso che, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare, in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009 n. 7725). In secondo luogo, va sottolineato come la scienza dell’amministrazione, e quindi i documenti che la rappresentano, non siano detenuti ad uso proprio, ma rappresentino un bene fruibile dalla collettività, secondo la disciplina del diritto d’accesso stesso. Per cui, la reiterazione in sé di una istanza di accesso, ove non acquisti un contenuto pretestuoso o contrario alla legge stessa (come nel caso esaminato da Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846), non è illegittima, qualora rientri nello schema normativo individuato dalla giurisprudenza consolidata in tema (che la quale chiarisce come salvo ammette la salvezza del diritto dell'interessato a reiterare l'istanza di accesso ed a pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante; cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2009 n. 1429; Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2010 n. 442; Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2010 n. 442; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3403).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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