Thursday 15 March 2012 07:34:08
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 del cod. proc.amm. è venuta meno la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in grado di appello, addossandosi l’onere alla parte interessata di sollevare la questione con apposito motivo di appello e sancendo, quindi, l'irrilevanza della semplice eccezione formulata in memoria. Il che significa che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il principio del c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado. In difetto di uno "specifico motivo" di appello, si intende che la parte che aveva interesse a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza. Alcune pronunce di questo Consiglio (Sez. III, 22.11.2011, n. 6147; sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8925) hanno, invero, precisato che la previsione contenuta nell'art. 9 del Codice ha un duplice contenuto precettivo: per un verso, esclude che il giudice d'impugnazione possa rilevare il difetto di giurisdizione se nessuna parte l'abbia eccepito; per altro verso, pone in capo alle parti l'onere di far valere il difetto di giurisdizione mediante la proposizione di uno specifico motivo di gravame. Il primo di tali precetti opera sui processi in corso, immediatamente, secondo la regola propria delle norme processuali; il secondo precetto, involgendo attività processuale delle parti, soggiace alla regola “tempus regit actum”. Da ciò consegue, secondo le richiamate pronunce, che “deve escludersi che il giudice possa dichiarare inammissibile un'eccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta senz'altro ritualmente proposta, risultando pacifico, anche alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria 30 agosto 2005 n. 4, che — prima dell'entrata in vigore del Codice — l'eccezione di difetto di giurisdizione poteva essere riproposta in appello anche con semplice memoria”. In altri termini, per gli appelli in corso alla data di entrata in vigore del codice, la regola dell’art. 9 cod. proc. amm. non esclude, in applicazione del principio “tempus regit actum”, che il motivo concernente il difetto di giurisdizione, già sollevato in primo grado, possa introdursi con memoria successiva alla proposizione dell’appello, senza che possa farsi questione di “giudicato interno”.
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