Wednesday 03 February 2021 13:14:29
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 3.2.2021
“la deliberazione comunale con la quale venga adottato (o nuovamente adottato, in esito alla scadenza per decorso del termine massimo di validità) il Piano di Zona, sia un atto generale, non richiedente “comunicazione individuale, sicché trova applicazione il principio di cui all’art. 41, secondo comma, c.p.a., secondo cui, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il ricorso deve essere notificato entro il termine previsto dalla legge, decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 22).
(…) come più volte rilevato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3159), il concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero conoscenza di tutti gli eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.
Ciò che è, invece, sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” (il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale), è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da conferire emersione all’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
Infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 726): a tale proposito, non potendosi non rammentare come l’ordinamento preveda l’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali la parte può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta.
Laddove la nozione di “piena conoscenza” dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, lo strumento dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere o dovrebbe essere considerato residuale.".
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