Monday 02 July 2012 08:40:26
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
Gli eredi universali ab intestato della deceduta titolare in vita della concessione del diritto perpetuo di superficie sul un lotto demaniale del Cimitero comunale con soprastante tombino funerario, richiedevano all'Amministrazione la voltura in proprio favore, nella loro qualità, in comune e pro indiviso, dell’anzidetta concessione cimiteriale della loro dante causa. Sull’istanza di voltura il Responsabile dell’Ufficio Aree Cimiteriali del Comune stabiliva con provvedimento di sospendere ogni determinazione, in attesa dell’esito di un contenzioso civile pendente dinanzi al Tribunale che era stato promosso, contro gli stessi istanti, dagli eredi della più remota titolare della concessione oggetto dell’istanza. Da qui l’impugnazione avverso il provvedimento soprassessorio dinanzi al T.A.R. Che rigettava il ricorso. Investito della questione il Consiglio di Stato ha accolto l'appello in quanto la voltura richiesta dagli eredi costituiva per l’Amministrazione un atto sostanzialmente dovuto (tanto più in quanto non risulta che fossero pervenute al Comune istanze in concorrenza con la loro), non essendo stata sollevata questione né intorno all’esistenza ed efficacia giuridica della concessione in questione, così come corrente fino ad allora in capo alla decuius, né sulla qualità ereditaria di essi istanti. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza civile, infatti, il diritto sul sepolcro già costituito è un diritto soggettivo perfetto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e soprattutto di trasmissione sia inter vivos che per via di successione mortis causa, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa avente natura traslativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (Cass. civ. sez. II, 30 maggio 2003, n. 8804, e 30 maggio 1984, n. 3311). Altro discorso, poi, è che tale diritto nei confronti della Pubblica Amministrazione sia suscettibile di affievolimento, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse, per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero, impongano o consiglino all’Amministrazione di esercitare il potere di revoca della concessione (Cass civ., SS.UU., 7 ottobre 1994, n. 8197): aspetto che tuttavia, come si è già detto, nella presenta vicenda non viene in rilievo. I diritti analoghi conferiti ai concessionari demaniali sono, del resto, normalmente suscettibili di trasmissione mortis causa (salve le valutazioni che l’Amministrazione si sia eventualmente riservata sui requisiti del nuovo titolare : cfr. ad es., C.d.S., VI, 27 febbraio 1992, n. 139). Rileva inoltre il Collegio che la circostanza che penda una causa civile dall’esito suscettibile di interferire sull’assetto di rapporti amministrativi costituisce un’evenienza tutt’altro che infrequente, la quale però non giustifica certo, ogni qualvolta si manifesti, un congelamento sine die dell’azione amministrativa che in base all’attuale status quo risulti dovuta in favore di chi consti averne al momento titolo. Senza dire che, in casi come quello in controversia, l’impossibilità di avvalersi medio tempore del bene demaniale, sottratto a qualsiasi utilizzazione, integrerebbe un irragionevole spreco di risorse. Vero è, quindi, che era ipotizzabile un nesso tra la futura decisione della controversia da parte del Giudice civile e le sorti finali della concessione. Ma ciò, lungi dal giustificare una paralisi del procedimento di voltura, richiedeva semplicemente, al Comune, di dare coerente seguito alla pronuncia giurisdizionale civile, una volta che fosse stata emessa, qualora essa avesse acclarato la carenza di legittimazione di chi, nondimeno, nell’attualità, non venendo contestate né la propria qualità ereditaria, né l’esistenza ed efficacia della concessione, non poteva non vedere soddisfatta la propria pretesa. Il Comune, piuttosto, ove avesse nutrito dei seri dubbi sulla legittimità del titolo concessorio, avrebbe potuto, in tal caso, attivarsi in autotutela per il suo ritiro. In assenza di qualsivoglia iniziativa in tal senso –neppure mai annunziata-, però, la concessione non poteva che continuare a produrre tutti i propri effetti sotto ogni profilo.
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