Thursday 05 April 2012 10:31:57

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

L’equiparazione tra i diplomi di laurea in Architettura v.o. e la laurea specialistica n.o. relativa alla classe 4/S –Architettura ed Ingegneria Civile va interpretata solo “ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi" e non può ritenersi operante anche nei confronti degli esami di abilitazione professionale

CGA Regione Siciliana

Il Collegio nella sentenza in esame ha rilevato come il DPR n. 328/2001 ha previsto che la laurea specialistica in Architettura ed Ingegneria Civile - classe 4/S (nuovo ordinamento) costituisce titolo idoneo per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione sia all’esercizio della professione di ingegnare, che a quella di architetto; ma nulla ha disposto in tal senso per le lauree in Architettura vecchio ordinamento, che sotto questo profilo non sono menzionate come titolo idoneo per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Il senso di tale omissione e conseguente esclusione si precisa alla stregua di quanto disposto dall’art. 8 dello stesso DPR n. 328/2001 e dalle note di applicazione contenute nella nota n. 2126 del 22.5.2002 del MIUR, la quale, per un verso, ha voluto sottolineare che “per coloro che sono in possesso di titoli rilasciati secondo l’ordinamento previgente … tutti i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di Stato continuano ad essere titoli validi per l’accesso allo stesso, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 328/2001”; e, per altro verso, ha voluto precisare che “al contrario le lauree … del previgente ordinamento non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano espresse previsioni in tal senso nel DPR n. 328/2001 …”. L’orientamento così formulato risulta riaffermato sia dal D.L. n. 107/2002 (conv. in legge n. 173/2002) contenente “Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni”, sia, poi, dall’art. 7 dell’Ordinanza del MIUR 22.1.2007 per le due sessioni di esami di Stato per il 2007, dove si è ribadito che “i possessori di titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma … svolgono le prove degli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328”. La formulazione  di questa disciplina  attesta con ragionevole evidenza il tipo di problema che essa ha inteso risolvere, e cioè quello di consentire l’ammissione agli esami di abilitazione dei soggetti in possesso di titoli di studio rilasciati secondo il vecchio ordinamento, che in tal modo non dovranno subire alcun pregiudizio a seguito della riforma del sistema universitario circa le pregresse possibilità professionali che i vecchi titoli gli garantivano. La disciplina de qua, dunque, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento degli studi universitari, ha inteso risolvere essenzialmente un problema di salvaguardia dei titoli di vecchio ordinamento, ma non quello di equiparare in via di principio percorsi di studio e professionali che viceversa si vuole in via di principio tenere distinti. In questo senso, infatti, depone la più attenta giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dalla difesa della parte appellante, sia quando, in un caso particolare, ha escluso che “il diploma di laurea in biotecnologie mediche conseguito in base all’ordinamento previgente … che non dava accesso alla professione di biologo nel precedente ordinamento, tantomeno lo consente nel sistema disciplinato dal DPR n. 328/2001 ...”; sia quando ha voluto ribadire che l’art. 8 del DPR n. 328/2001 costituisce “una disposizione di salvaguardia, che proprio perché diretta a conservare il valore dei titoli di studio del passato ordinamento didattico non può attribuire a detti titoli un valore maggiore di quello che era loro proprio” (Cons. Stato, VI, n. 1548/2007).

 

Testo integrale del Provvedimento
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