Thursday 07 July 2016 15:14:55
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 6.7.2016 n. 3005
Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l’illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l’annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.
N. 03005/2016REG.PROV.COLL.
N. 02193/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2016, proposto dai signori Antonella Adduca, Bianca Maria Bartocci, Stefania Calà, Camerlengo Laura, Carlini Loredana, Carroccia Rosanna, Cascio Rosaria Maria, Cicchinelli Patrizia, Collia Antonietta, De Paolis Stefano, Fabrizi Simonetta, Fiorillo Monica, Grispigni Mirella, Iazzolino Ornella, Mangione Loredana, Mannetta Vincenzo, Marcelli Piero, Marelli Anna Rita, Marroni Katia, Middei Laura, Mignogna Maria Grazia, Mischianti Sonia, Mondo Anna Maria, Pallotta Roberto, Pignatelli Stefania, Sgrò Daniela, Spadoni Paola, Vasselli Luigi, Spitoni Maria Rita, Buffone Caterina e Mastrogiovanni Paola, rappresentati e difesi dall'avvocato Graziano Pungì, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla via Sabotino, n. 12;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
I signori Serenella De Vincentis, Rosanna Sances, Marina Maione, Antonina Schillaci, Roberto Muzi, Donatella Pacifico e Maurizio Cava;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, n. 10812/2015, resa tra le parti, concernente una procedura selettiva per la copertura di 232 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocati Graziano Pungì e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti, dipendenti del Ministero dell’Interno, hanno partecipato ad alcune procedure di riqualificazione professionale, indette con decreti del Ministero dell’Interno di data 27 aprile 2007.
In applicazione dei criteri fissati dall’art. 5, settimo comma, dei bandi, l’Amministrazione ha redatto le graduatorie, nelle quali gli appellanti – a seguito della applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio - non si sono collocati utilmente in posizione utile, pur avendo risposto esattamente agli ottanta quesiti previsti.
2. In accoglimento dei ricorsi n. 699 e n. 701 del 2008, proposto da altri partecipanti avverso le graduatorie provvisorie, le sentenze del TAR per il Lazio n. 8309 e n. 7913 del 2011 ha statuito che l’Amministrazione – a parità di punteggio - avrebbe dovuto dapprima applicare il criterio di preferenza della posizione nel ruolo di anzianità e solo successivamente il criterio della maggiore età anagrafica dei partecipanti.
3. Nel dare esecuzione alle sentenze, l’Amministrazione ha rideterminato le graduatorie dei vincitori, prendendo in considerazione – e inserendo in soprannumero – unicamente
i partecipanti che hanno proposto i ricorsi accolti dal TAR.
4. Con il ricorso di primo grado n. 12663 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio), gli odierni appellanti hanno impugnato gli atti con cui sono state rideterminate le graduatorie, lamentando la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché vari profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Essi hanno altresì dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le posizioni coinvolte, poiché le graduatorie in questione avrebbero natura di atti inscindibili.
5. Con la sentenza n. 10812 del 2015, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
6. Con l’appello in esame, gli interessati hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che – in sua riforma – il ricorso di primo grado sia accolto.
7. Ritiene la Sezione che l’appello va respinto perché infondato.
Con motivazioni che vanno integralmente confermate (e rispetto alle quali le articolate deduzioni degli appellanti non hanno prospettato argomenti ulteriori e rilevanti), la sentenza appellata ha evidenziato l’infondatezza di tutte le censure di primo grado, riproposte in questa sede.
7.1. In primo luogo, non sussiste la violazione dell’art. 2909 c.c., poiché gli appellanti non hanno proposto i ricorsi, poi accolti dal TAR con le sentenze n. 7913 e n. 8309 del 2011.
7.2. In secondo luogo, tali sentenze non hanno inciso direttamente o indirettamente sulle posizioni degli odierni appellanti.
Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l’illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l’annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.
Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.
Sotto tale aspetto, va evidenziato che la limitazione degli effetti della sentenza, in favore dei soli ricorrenti vittoriosi, è stata espressamente statuita nella sentenza n. 7913 del 2011, ma si deve intendere statuita anche con la sentenza n. 8309 del 2011, la quale – in assenza di una espressa statuizione ‘estensiva’ della sua efficacia anche ai ‘non ricorrenti – va interpretata sulla base del principio generale sopra enunciato.
7.3. Infine, come correttamente rilevato dal TAR, l’Amministrazione neppure poteva discrezionalmente estendere nei confronti degli appellanti gli effetti delle sopra citate sentenze del TAR, per il divieto disposto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 31 del 2004 (le cui regole si applicano «anche per gli anni successivi al 2008», ai sensi dell’art. 41, comma 6, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2009).
Pertanto, non sono configurabili i dedotti profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.
8. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono ragioni di equità, che inducono a compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello n. 2193 del 2016.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23
<...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48
Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:05:09
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19
<...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni