Monday 14 January 2013 16:55:08
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
I piani di lottizzazione, pur essendo assimilati sul piano funzionale ai piani particolareggiati di cui all’art. 16 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, hanno natura negoziale, ossia - in particolare - di “accordi sostitutivi del provvedimento” (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003 n. 5152 e 19 febbraio 2008 n. 534), con la conseguenza che le relative convenzioni e gli atti ad esse prodromici sono assoggettati alla disciplina dettata dall’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ( cfr. in particolare Cons. Stato, Sez, IV, 13 gennaio 2005 n. 222); e, in particolare, da ciò discende che ogni controversia riguardante la validità della clausola di una convenzione urbanistica rientrava all’epoca dei fatti di causa, a’ sensi del comma 5 del medesimo art. 11 (e rientra, ad oggi, a’ sensi dell’attualmente vigente art. 133, comma 1, lett. a, n. 2 cod. proc. amm.) nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, notoriamente contraddistinta da una cognizione piena ed estesa quindi anche ai diritti mediante la proposizione di un’azione anche indipendentemente dall’impugnazione di singoli atti amministrativi connessi al rapporto controverso: azione che pertanto non ha carattere impugnatorio e non soggiace a termini di decadenza. Del resto, risulta altrettanto assodato che l’approvazione di un piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione non impedisce all’amministrazione Comunale di rifiutare la stipula della convenzione, essendo l’amministrazione medesima legittimata a rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area e quindi, ove del caso, di decidere anche di non stipulare più la convenzione di lottizzazione (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2001 n. 2284).
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