Thursday 07 March 2013 18:45:16
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame si controverte della possibilità di considerare “non di pregio”, con conseguente titolo alla riduzione del corrispettivo nella misura del 30% rispetto al valore di mercato, gli immobili posti nel centro storico, in relazione alle addotte condizioni di degrado dei medesimi. Il Consiglio di Stato rileva, sul piano generale, che l’art. 3, comma 13 d.-l. n. 351 del 2001 stabilisce che “Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell’Agenzia del territorio, che si trovino in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia”. Per escludere la caratteristica del pregio connesso alla collocazione in centro storico degli immobili da dismettere, è, dunque richiesta la compresenza di due elementi, costituiti dallo stato di degrado e dalla necessità di interventi di restauro, risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che non vale ad integrare il presupposto per la riduzione del prezzo la sola situazione di vetustà o anche di fatiscenza in cui può versare l’immobile, che secondo l’id quod plerumque accidit può richiedere più o meno urgenti interventi di adeguamento degli impianti, di rifacimento degli intonaci interni e delle facciate ecc., non riconducibili alla tipologia più radicale degli interventi edilizi suddetti e che non precludono una sicura e dignitosa abitazione (cfr. Cons. Stato, VI, 10 settembre 2008, n. 4320 del 2008; v. anche Cons. Stato, VI, 10 maggio 2010, n. 2808; con riferimento alla nozione di degrado come implicante una situazione oggettiva del bene che lo rende inidoneo all’originaria destinazione ad uso abitativo per condizioni di igienicità, sicurezza e assetto strutturale cfr. Cons. Stato, VI, 5 giugno 2006, n. 3340).
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