Tuesday 24 January 2012 19:53:55

Giurisprudenza  Sanità e Sicurezza Sociale

Le Regioni non possono far gravare sulle nuove ASL i debiti relativi alle gestioni delle pregresse USL

Consiglio di Stato

Secondo i principi ricavabili dall’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. Da ciò consegue che non e' fondato citare la giurisprudenza che riconosce la legittimazione passiva delle Aziende Sanitarie in relazione alle controversie riguardanti rapporti di lavoro “in corso”, affermando che la pretesa ha per oggetto il trattamento retributivo spettantegli. Il richiamo non è pertinente, perché si tratta di un indirizzo giurisprudenziale riferito alle diverse ipotesi in cui vicende verificatasi prima della soppressione delle vecchia USL sono destinate, potenzialmente, a riverberarsi anche sulla fisionomia del rapporto di impiego proseguito con le nuove aziende, come avviene, per esempio, nei casi in cui si contesti un inquadramento disposto da una USL soppressa. Nella presente controversia, invece, l’interessato rivendica, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo antecedente l’istituzione delle nuove Aziende Sanitarie. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, perché non riguarda in alcun modo il trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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