Friday 16 November 2012 14:01:41
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Consiglio di Stato
Dapprima la decisione della adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, e poi la sentenza della adunanza plenaria 7 aprile 2011, n. 4, hanno chiarito che di regola l’impugnazione degli atti di gara è consentita solo ai concorrenti che siano stati legittimamente ammessi alla gara stessa: la giurisprudenza ha così indicato i casi, tassativi, in cui si può consentire la impugnazione degli atti di gara da parte di soggetti che alla gara non hanno partecipato. La decisione della adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, ha ritenuto esservi un onere di immediata impugnazione: a) delle clausole del bando di gara che, imponendo requisiti soggettivi di partecipazione non posseduti dal concorrente, gli impediscono in via immediata e diretta la partecipazione; b) delle clausole del bando in quei limitati casi in cui gli oneri imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale. La medesima decisione non si è invece occupata funditus dei casi (esaminati anche dalla giurisprudenza comunitaria) in cui l’impugnazione sia stata proposta da una impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara. La sentenza della adunanza plenaria n. 4/2011 ha chiarito che, salvo puntuali eccezioni, la legittimazione all’impugnazione spetta a chi partecipa alla gara (§§ 37-40) e che le eccezioni alla regola sono (§ 39): - la contestazione in radice della scelta di indire la procedura (con la legittimazione in capo al titolare di un rapporto incompatibile con il nuovo affidamento); - la contestazione dell’affidamento diretto senza gara (con la legittimazione della “impresa di settore”); - la contestazione di una clausola del bando ‘escludente’.
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