Thursday 01 March 2012 11:53:00
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
In linea generale e di principio l’esercizio del potere di autotutela rientra sicuramente nella potestà ampiamente discrezionale dell’amministrazione (Cons. Stato Sez. IV 20/6/2006 n.390; idem 10/11/2003 n.7136), ma tale aurea regola secondo il Consiglio di Stato non appare applicabile nel caso di specie, in cui il Comune ha revoca in via di autotutela di atti che sono stati sì adottati a suo tempo dal Comune, ma che fanno parte di una procedura per la quale è intervenuta l’approvazione da parte della Regione e quindi devono considerasi non più suscettibili di autotutela in via unilaterale. Il Piano Regolatore Generale comunale e, al pari di esso, una variante generale del medesimo (come nel caso di specie) costituisce, com’è noto, un atto a contenuto normativo recante previsioni e prescrizioni che disciplinano l’assetto urbanistico del territorio. Relativamente al procedimento deputato a dare vita allo strumento de quo, esso si atteggia come una fattispecie a formazione successiva e precisamente come un atto complesso ineguale in cui confluiscono le determinazioni programmatorie imputabili sia al Comune in sede di elaborazione, sia alla Regione, quale Ente sovraordinato, in sede di approvazione (Cons. Stato Ad. Pl. n.1 del 9/3/1983). Se così è, appare evidente che i margini per adottare misure di autotutela da parte del Comune sono individuabili solo in riferimento alla fase dell’avvenuta adozione dei propri precedenti atti, non potendosi procedere allo jus poenitendi in relazione a determinazioni che, come nel caso di specie, hanno conseguito il visto di approvazione regionale in virtù di un silenzio-assenso tipizzato da una norma legislativa ad hoc. Il Comune, quindi, ha assunto provvedimenti in autotutela sull’erroneo presupposto che gli atti sottoposti a riesame fossero solo adottati, mentre nella specie questi erano stati anche approvati dalla Regione e perciò stesso non più nella disponibilità del solo Ente locale.
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