Wednesday 13 June 2012 07:50:40
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Consiglio di Stato
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale l'art. 83 comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nello stabilire che il bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto, può prevedere, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell'esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l'imparzialità delle valutazioni nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un'offerta che consenta di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara (C.d.S., sez. III, 22 marzo 2011, n. 1749). E’ stato anche ripetutamente affermato che quanto alla valutazione delle offerte da parte della commissione di gara pubblica, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica può essere consentita solo quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, controllandone la logicità e la congruità essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (C.d.S., sez. III, 11 marzo 2011 , n. 1583; sez. V, 17 gennaio 2011 , n. 222; 3 dicembre 2010, n. 8410; 16 giugno 2010, n. 3806; 9 aprile 2010, n. 1999; 29 dicembre 2009, n. 8833; 11 maggio 2007 n. 2355). Nel caso di specie, nella lex specialis della gara non sono stati tuttavia individuati, per ogni criterio di valutazione dell’offerta, eventuali specifici sub – criteri e sub – pesi, solo in presenza dei quali la sola attribuzione del punteggio può costituire idonea motivazione della valutazione operata dalla commissione. Infatti, il bando di gara dopo aver stabilito che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha pure individuato i parametri di valutazione, limitandosi tuttavia per ognuno di essi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, senza alcuna ulteriore specificazione di sub – criteri o di sub – punteggi, ed attribuendo così alla commissione di gara un notevolissimo potere discrezionale; tali parametri di valutazione sono stati pedissequamente riportati e ribaditi nel capitolato speciale d’appalto. In tale situazione, ad avviso della Sezione, era indispensabile ai fini della legittimità della valutazione delle offerte presentate (e dell’attribuzione dei punteggi per i singoli parametri) la puntuale esternazione delle ragioni che avevano indotto la commissione di gara ad attribuire i punteggi contestati, non solo per permettere, in astratto, la ricostruzione dell’iter logico – giuridico seguito dalla commissione, ma soprattutto per consentire l’effettivo esercizio della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Infatti, se non può dubitarsi dell’ampio potere discrezionale di cui è titolare una commissione di gara per l’affidamento di un appalto pubblico nella valutazione delle offerte proprio per la scelta del miglior contraente, non può tuttavia negarsi che, in omaggio ai principi fondamentali che regolano l’azione amministrativa, come predicati dall’articolo 97 della Costituzione, l’esercizio di tale potere per non trasmodare in mero arbitrio deve poter essere sempre sindacabile quantomeno sotto il profilo della logicità, razionalità e ragionevolezza: ciò può avvenire, allorquando difettino obiettivi criteri predeterminati che possano guidare, indirizzare e rendere perciò manifestamente comprensibile il concreto esercizio del predetto potere discrezionale, solo attraverso la motivazione della valutazione effettuata, cioè attraverso la puntuale indicazione delle ragioni di fatto che hanno giustificato la determinazione (attribuzione del punteggio) assunta.
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