Thursday 08 March 2012 01:57:37
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ribadisce che la fissazione di tetti alla spesa sanitaria a livello regionale deve ritenersi, in via di principio, legittima, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e tenuto conto che il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, non può essere tutelato incondizionatamente (fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. III, n. 935 del 21 febbraio 2012; sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1259). Come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 200 del 26 maggio 2005), anche nel regime dell'accreditamento (introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992), improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile, regolato nel suo esercizio dall'art. 32 della legge n. 449 del 1997. Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve infatti conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica (Consiglio di stato, Sez. III, n. 3374 del 6 giugno 2011; Sez. V, n. 1252 del 28 febbraio 2011). La determinazione da parte dell’Amministrazione dei tetti di spesa e la suddivisione delle risorse tra le attività assistenziali costituisce pertanto esercizio del potere di programmazione sanitaria che deve essere esercitato con le modalità e nei tempi che l’ordinamento prevede. Sulla base di tali presupposti il Collegio ha ritenuto legittima la determinazione adottata dalla Regione Lombardia di un tetto di spesa alle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, né ha ritenuto che vi fossero motivi per ritenere illogica la determinazione del plafond complessivo o delle scelte operate per consentire il rispetto del limite annuo della spesa sanitaria regionale. Inoltre per giurisprudenza pacifica inoltre il provvedimento che stabilisce i tetti di spesa ed il riparto del fondo sanitario è qualificabile come atto di programmazione della spesa sanitaria, e pertanto non è soggetto a comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III n. 6454 del 7 dicembre 2011; Sez. V n. 8839 del 12 maggio 2009).
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