Tuesday 17 July 2012 18:15:47

Giurisprudenza  Sanità e Sicurezza Sociale

Le tre condizioni che in virtù di giurisprudenza consolidata consentono il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori nel settore della sanità

Consiglio di Stato

Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato richiamando la giurisprudenza oramai consolidata (fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1591 del 20 marzo 2012), rileva come nel settore della sanità, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è condizionato, oltre che (ovviamente) all'effettiva prestazione di tali mansioni: - alla vacanza, in pianta organica, del posto di qualifica superiore cui si riferiscono le funzioni svolte; - alla presenza del necessario previo formale atto di incarico allo svolgimento delle predette funzioni adottato dai competenti organi dell'ente. Solo per lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell’aiuto la giurisprudenza ha ritenuto che si può prescindere da formali atti di incarico, in relazione alla particolare natura delle funzioni svolte. Si è infatti affermato che lo svolgimento di funzioni primariali da parte dell'aiuto assume rilievo ai fini retributivi indipendentemente da ogni atto organizzativo dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1826 del 28 marzo 2012) poiché non è concepibile che una struttura sanitaria affidata alla direzione del primario resti priva dell'organo di vertice, che assume la responsabilità dell'attività esercitata nella divisione. Per quanto riguarda, in particolare, l'inquadramento straordinario, previsto dall'art. 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207 per il personale dipendente delle Unità sanitarie locali, la giurisprudenza ha chiarito che il relativo beneficio è subordinato alla contestuale esistenza di tre condizioni, e cioè allo svolgimento di mansioni superiori in forza di atti formali di conferimento del relativo incarico; all'esistenza in organico, al 30 giugno 1984, del posto corrispondente all'incarico ricoperto (e perdurante fino alla data di entrata in vigore della legge stessa); al possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso per l'assunzione nel relativo profilo professionale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 945 del 14 febbraio 2011).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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