Wednesday 02 May 2012 07:14:01

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato non sottoscritto da un legale abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale

Consiglio di Stato

L’art. 22, comma 2, Cod. proc. amm. dispone che “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori”, di guisa che il ricorso in appello non sottoscritto da un legale abilitato deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito del ius postulandi dinanzi al giudice adito (v. sul punto ex plurimis, in relazione all’omologa disciplina previgente, C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2011, n. 1626). Sotto altro angolo visuale, è inesistente l’autenticazione della firma della parte effettuata da avvocato non abilitato, in quanto il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza del ius postulandi, e l’invalidità della certificazione stessa implica la nullità della procura, con conseguente inammissibilità dell’appello anche sotto tale profilo.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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