Saturday 19 October 2013 13:35:57
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Costituisce ius receptum del Consiglio di Stato che è onere del richiedente il condono edilizio provare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti (v. sul punto, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034; Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ***** del 2009, proposto dal signor Enrico Avesani, rappresentato e difeso dall’avvocato Damiano Florenzano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Paolo Emilio, 7;
contro
il Comune di Castelrotto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi e Alfred Mulser, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 300/2009, resa tra le parti e concernente: rigetto domanda di sanatoria edilizia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelrotto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Calò, per delega dell’avvocato Florenzano, e Reggio d’Aci, per delega dell’avvocato Luigi Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 302 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Enrico Avesani avverso la determinazione sindacale n. 9236 del 4 luglio 2008, con cui era stata respinta l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi della l. prov. 19 ottobre 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie), in relazione ad un mutamento di destinazione d’uso da fienile/stalla a baita ad uso residenziale della p.ed. 3348 C.C. Castelrotto, sita in località Bullaccia e ricompresa in zona di verde alpino e in area soggetta a vincolo paesaggistico (Alpe di Siusi). L’impugnato provvedimento di diniego era stato emesso dopo che il precedente diniego di concessione in sanatoria del 9 febbraio 2007 era stato annullato in sede giudiziale per difetto d’istruttoria ed omessa valutazione di fatti, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Il provvedimento di diniego era fondato sulla seguente motivazione:
- le opere abusive dovevano ritenersi ultimate in epoca successiva al 24 ottobre 1973, data fissata dall’art. 1, comma 4, l. prov. n. 6 del 2004 come discrimine temporale per la sanabilità delle violazioni commesse nel verde alpino;
- l’interessato aveva omesso di produrre sia la documentazione integrale prevista dall’art. 7, comma 2, della suddetta legge provinciale, sia la documentazione comprovante i presupposti richiesti dall’art. 47 d.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5 (Regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale), segnatamente l’altezza minima per locali abitativi e la superficie finestrata minima apribile.
L’adito T.r.g.a. basava la pronuncia di rigetto sull’assorbente rilievo motivazionale, secondo cui il ricorrente non aveva fornito la prova dell’anteriorità dell’ultimazione dell’abuso rispetto alla data utile fissata dalla menzionata legge provinciale, né aveva dedotto elementi probatori idonei a smentire le risultanze in possesso dell’Amministrazione, dalle quali era dato evincere che la modifica della destinazione d’uso dell’attuale p.ed. 3348 (ex p.ed. 831) era intervenuta dopo il 24 ottobre 1973.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo sostanzialmente l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l’erronea applicazione della disciplina regolatrice della distribuzione dell’onere della prova, con la conseguente erronea esclusione del raggiungimento della prova sull’anteriorità delle opere rispetto al menzionato discrimine temporale. L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’appellata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado, riproponendo espressamente i motivi dichiarati assorbiti dal T.r.g.a.
3. Si costituiva in giudizio il Comune di Castelrotto, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
4. All’udienza pubblica del 18 giugno 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato e deve essere disatteso.
Premesso che l’istanza di concessione in sanatoria era stata presentata ai sensi della l. prov. 19 ottobre 2004, n. 6, si osserva, in linea di diritto, che nel caso di specie viene in rilievo la disciplina contenuta nell’art. 1, comma 4, della citata legge provinciale che testualmente recita: “Possono comunque conseguire la concessione edilizia in sanatoria le opere ultimate prima del 24 ottobre 1973 - data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38. (…)”.
Costituisce, al riguardo, ius receptum di questo Consiglio di Stato, da cui non v’è motivo di discostarsi, che è onere del richiedente il condono edilizio provare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti (v. sul punto, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034; Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298).
Orbene, il T.r.g.a., sulla base di una corretta valutazione dell’acquisito materiale istruttorio, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova che il mutamento della destinazione d’uso risalisse ad epoca anteriore al 24 ottobre 1973, dovendosi per contro ritenere positivamente comprovato che le relative opere siano state realizzate in epoca posteriore a tale data. Infatti, in tal senso depongono i seguenti elementi probatori:
- il verbale del 10 ottobre 1981, redatto dal tecnico comunale e da un vigile municipale, i quali in occasione di un sopralluogo effettuato in tale data avevano constatato che erano in corso i lavori volti a destinare il fienile ad uso abitativo, descrivendone con puntualità natura ed entità (apposizione di materiali isolanti e di perlinate, lavori di costruzione di un bagno e di una cucina nel seminterrato, suddivisione in due locali mediante tramezze, realizzazione di porte in vetro);
- il ricorso giurisdizionale proposto il 15 novembre 1982 dall’allora proprietario avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 3661 del 25 giugno 1982, recante ordine di demolizione, nel quale era stato dedotto che i lavori interni in questione erano stato realizzati negli anni 1979/1980;
- l’istanza del 25 agosto 1977, presentata dall’allora proprietario al Comune per la demolizione e ricostruzione del fienile in questione, sul quale la commissione edilizia aveva espresso parere negativo, in quanto su una particella adiacente di proprietà dell’istante già esisteva una baita alpestre (“Schwaighütte”).
A fronte di tale quadro probatorio non può non condividersi la valutazione del T.r.g.a. in ordine all’inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 29 novembre 2004 – nella quale l’istante aveva affermato l’intervenuta ultimazione dei lavori di modifica della destinazione d’uso entro il 10 agosto 1973 – a comprovare l’ivi dichiarata circostanza, risultando tale dichiarazione non solo sfornita di oggettivi elementi di riscontro, ma tutt’al contrario emergendo dagli atti la posteriorità della realizzazione dei lavori in questione rispetto alla data utile prevista dalla citata normativa provinciale. Identiche considerazioni valgono ad escludere ogni dirimente valenza probatoria di analoga dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’anteriorità delle opere al 1° settembre 1967, resa dall’originario proprietario in occasione della stipula dell’accordo transattivo, sulla cui base l’odierno appellante aveva acquistato l’immobile in questione.
Per le esposte ragioni s’impone il rigetto dell’appello, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
6. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 9633 del 2009), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere al Comune appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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