Sunday 14 April 2013 11:13:44
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, non può ammettersi nell’atto di appello la mera riproposizione dei motivi di primo grado ove compiutamente disattesi dal T.A.R., senza sviluppare alcuna confutazione della statuizione del giudice di primo grado. Nel giudizio di appello, che non è un iudicium novum, la cognizione del giudice investe le questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, e tale requisito di specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (C.d.S., IV, 9 ottobre 2010, n. 7384). La parte soccombente, quando adisce il giudice di appello, non può, pertanto, limitarsi a riproporre (come nella specie) i motivi di doglianza già dedotti e disattesi dal primo Giudice, ma deve anche indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui quest'ultimo è pervenuto non potrebbero essere condivise. Nell'attuale sistema di giustizia amministrativa il giudizio di primo grado non è difatti un passaggio obbligato che il soggetto è costretto suo malgrado a percorrere pur di giungere dinanzi al Giudice di appello, e di ottenere da questi la decisione finale sulla fondatezza della pretesa, ma è una fase essenziale del processo amministrativo, nel corso della quale il giudice adito confronta le opposte tesi e dichiara quale va ritenuta fondata (V, 17 ottobre 2008, n. 5065). Da qui l’onere dell'appellante di investire puntualmente il decisum di prime cure e, in particolare, di precisare i motivi per cui questo sarebbe erroneo e da riformare (tra le tante: V, 6 ottobre 2009, n. 6094, e 23 dicembre 2008, n. 6535; VI, 24 aprile 2009, n. 2560, e 9 settembre 2008 , n. 4300).
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