Sunday 17 July 2016 07:59:19

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Tribunale Superiore delle acque pubbliche: la giurisdizione in caso di ricorso contro l'ordinanza contigibile ed urgente del Sindaco per la messa in sicurezza di un'opera idraulica

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 11.7.2016 n. 3055

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risulta costante nel ritenere che la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche prevista dal citato art. 143 r.d. n. 1775 del 1933 sussiste ogniqualvolta l’atto impugnato, ancorché proveniente da organi dell’amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, abbia tuttavia una immediata incidenza sull’uso di queste ultime, interferendo così con le funzioni amministrative relative a tale uso (da ultimo: Cass., SS.UU, sentenze 17 aprile 2009, n. 9149, 20 novembre 2008, n. 27528, citata dal Comune appellato, 27 ottobre 2006, n. 23070, 21 giugno 2005, n. 13293; ordinanze 25 ottobre 2013, n. 24154, 12 maggio 2009, n. 10845, 8 aprile 2009, n. 8509). Come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle pronunce richiamate, rientrano in questa ipotesi i provvedimenti che concorrono in concreto a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione, sebbene gli stessi provvedimenti ineriscano a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico (in termini analoghi si è espresso anche questo Consiglio di Stato; ex multis:V, 7 luglio 2014, n. 3436). Per contro, sono escluse dalla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, per la cui adozione non sono richieste le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (Cass., SS.UU., 19 aprile 2013, n. 9534, che ha esemplificativamente indicato come rientranti in quest’ultimo caso i provvedimenti compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell’appalto o all’affidamento della concessione). Applicando il criterio dell’“incidenza diretta”, che ha dunque riguardo all’oggetto del provvedimento anziché al fine pubblico con esso perseguito, detta giurisprudenza ha tra l’altro affermato la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche nei giudizi di impugnazione di provvedimenti d’urgenza emanati in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), quando appunto il provvedimento d’urgenza riguardi comunque l’uso delle acque pubbliche (Cass., SS.UU., 12 gennaio 2011, n. 505; in termini analoghi la sentenza della Corte regolatrice dell’8 marzo 1993, n. 2761). Per contro, la giurisdizione del Tribunale Superiore è stata esclusa in un giudizio di impugnazione di un’ordinanza comunale con la quale venga disposto il divieto di utilizzazione come discarica di un’area di proprietà del demanio idrico (coincidente con il corso di un torrente), poiché in questa ipotesi il provvedimento non è rivolto in via diretta a disciplinare l’uso di un bene del demanio idrico (Cass., SS.UU, 9 novembre 2011, n. 23300). Tutto ciò premesso, nel caso di specie l’ordinanza contigibile ed urgente ai sensi del citato art. 54 del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 del sindaco del Comune che ha una diretta attinenza alla diga di sbarramento del torrente San Pietro, vale a dire di un’opera idraulica, tanto che essa costituisce oggetto l’oggetto del provvedimento, ed in particolare dei lavori di messa in sicurezza disposti dal sindaco. La giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulla presente controversia risulta pertanto incontestabile, in base al più volte citato art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, ed in particolare in virtù del criterio dell’incidenza diretta del provvedimento sul regime delle acque pubbliche, ricavato dalla disposizione ora richiamata dall’elaborazione giurisprudenziale sopra ripercorsa. Come del pari finora osservato, non è decisivo in contrario il fine pubblicistico attinente alla causa del potere autoritativo esercitato, dal momento che l’elemento determinante ai fini della giurisdizione del Tribunale superiore è l’oggetto del provvedimento impugnato.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 03055/2016REG.PROV.COLL.

N. 04960/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4960 del 2015, proposto da: 
Regione Basilicata, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata, in Roma, via Nizza, 56; 

contro

Comune di Muro Lucano, in persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Antonio Brienza, con domicilio eletto presso l’avvocato Raffaele Titomanlio, in Roma, via Terenzio 7; 
Sindaco del Comune di Muro Lucano in qualità di ufficiale di governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile; Avvocatura Generale dello Stato; 

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. BASILICATA, SEZIONE I, n. 788/2014, resa tra le parti, con la quale è stata declinata la giurisdizione amministrativa con riguardo ad un’impugnazione di un ordinanza sindacale di messa in sicurezza della diga di sbarramento sul torrente San Pietro di Muro Lucano.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Muro Lucano, del Sindaco del Comune di Muro Lucano in qualità di ufficiale di governo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 3258 del 21 luglio 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, Cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Possidente, Brienza e Fabrizio Fedeli per l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La Regione Basilicata impugnava davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata l’ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 12 aprile 2013 con cui il sindaco del Comune di Muro Lucano le aveva ordinato di effettuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza della diga di sbarramento sul torrente San Pietro, sita nel territorio di questo Comune. 

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha declinato la propria giurisdizione, indicando quale giudice munito della stessa ai sensi dell’art. 11, comma 2, Cod. proc. amm. il Tribunale superiore delle acque pubbliche. 

3. Il giudice di primo grado ha osservato al riguardo che il provvedimento impugnato, pur finalizzato alla tutela dell’interesse alla pubblica incolumità, ha una diretta incidenza sul regime delle acque pubbliche, ed in particolare su un’opera idraulica. Secondo il Tribunale amministrativo da ciò conseguirebbe che l’impugnativa della Regione Basilicata esso è riconducibile, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo Consiglio di Stato, a quelle «in materia di acque pubbliche» e/o «di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523», previste dall’art. 143, comma 1, lett. a) e b), del regio decreto 11 dicembre 1933, n 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

4. Con il presente appello ai sensi dell’art. 105, comma 2, Cod. proc. amm. la Regione Basilicata censura la declinatoria di giurisdizione e chiede che la sentenza di primo grado sia conseguentemente annullata con rinvio. 

5. Per resistere all’appello si sono costituiti il Comune di Muro Lucano, il sindaco di quest’ultimo in qualità di ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

6. Con ordinanza n. 3258 del 21 luglio 2015 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, proposta in via incidentale dalla Regione.

7. Il Comune di Muro Lucano eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, perché privo di specifiche censure contro il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale amministrativo, dopo avere declinato la propria giurisdizione sulla controversia, ha nondimeno affermato che la competenza a provvedere alla messa in sicurezza della diga è devoluta alla Regione Basilicata. Secondo il Comune appellato la mancata impugnazione di questo capo, autonomo rispetto a quello con cui è stata declinata la giurisdizione amministrativa, impedirebbe la riforma della sentenza.

8. L’eccezione è infondata. 

Una volta che il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sulla domanda davanti a lui proposta ogni ulteriore statuizione è infatti priva di effetto giuridico, cosicché nessun onere di impugnativa è configurabile per la parte interessata. Del resto, l’eventuale accoglimento del presente appello comporterebbe la rimessione al Tribunale amministrativo per la Basilicata dell’intera controversia, impregiudicata ogni altra questione rispetto a quella di giurisdizione.

9. Passando dunque ad esaminare quest’ultima, deve premettersi che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risulta costante nel ritenere che la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche prevista dal citato art. 143 r.d. n. 1775 del 1933 sussiste ogniqualvolta l’atto impugnato, ancorché proveniente da organi dell’amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, abbia tuttavia una immediata incidenza sull’uso di queste ultime, interferendo così con le funzioni amministrative relative a tale uso (da ultimo: Cass., SS.UU, sentenze 17 aprile 2009, n. 9149, 20 novembre 2008, n. 27528, citata dal Comune appellato, 27 ottobre 2006, n. 23070, 21 giugno 2005, n. 13293; ordinanze 25 ottobre 2013, n. 24154, 12 maggio 2009, n. 10845, 8 aprile 2009, n. 8509). 

10. Come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle pronunce richiamate, rientrano in questa ipotesi i provvedimenti che concorrono in concreto a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione, sebbene gli stessi provvedimenti ineriscano a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico (in termini analoghi si è espresso anche questo Consiglio di Stato; ex multis:V, 7 luglio 2014, n. 3436). 

11. Per contro, sono escluse dalla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, per la cui adozione non sono richieste le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (Cass., SS.UU., 19 aprile 2013, n. 9534, che ha esemplificativamente indicato come rientranti in quest’ultimo caso i provvedimenti compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell’appalto o all’affidamento della concessione).

12. Applicando il criterio dell’“incidenza diretta”, che ha dunque riguardo all’oggetto del provvedimento anziché al fine pubblico con esso perseguito, detta giurisprudenza ha tra l’altro affermato la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche nei giudizi di impugnazione di provvedimenti d’urgenza emanati in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), quando appunto il provvedimento d’urgenza riguardi comunque l’uso delle acque pubbliche (Cass., SS.UU., 12 gennaio 2011, n. 505; in termini analoghi la sentenza della Corte regolatrice dell’8 marzo 1993, n. 2761). 

13. Per contro, la giurisdizione del Tribunale Superiore è stata esclusa in un giudizio di impugnazione di un’ordinanza comunale con la quale venga disposto il divieto di utilizzazione come discarica di un’area di proprietà del demanio idrico (coincidente con il corso di un torrente), poiché in questa ipotesi il provvedimento non è rivolto in via diretta a disciplinare l’uso di un bene del demanio idrico (Cass., SS.UU, 9 novembre 2011, n. 23300).

14. Tutto ciò premesso, nel caso di specie l’ordinanza contigibile ed urgente ai sensi del citato art. 54 del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 del sindaco del Comune di Muro Lucano ha una diretta attinenza alla diga di sbarramento del torrente San Pietro, vale a dire di un’opera idraulica, tanto che essa costituisce oggetto l’oggetto del provvedimento, ed in particolare dei lavori di messa in sicurezza disposti dal sindaco. La giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulla presente controversia risulta pertanto incontestabile, in base al più volte citato art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, ed in particolare in virtù del criterio dell’incidenza diretta del provvedimento sul regime delle acque pubbliche, ricavato dalla disposizione ora richiamata dall’elaborazione giurisprudenziale sopra ripercorsa. Come del pari finora osservato, non è decisivo in contrario il fine pubblicistico attinente alla causa del potere autoritativo esercitato, dal momento che l’elemento determinante ai fini della giurisdizione del Tribunale superiore è l’oggetto del provvedimento impugnato.

15. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, stante la particolarità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra tutte le parti le spese di causa. 

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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