Wednesday 20 July 2016 14:15:08

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Conferimento incarichi dirigenziali e giurisdizione: termini dimezzati per l'appello al Consiglio di Stato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20.7.2016 n. 3262

Avevano proposto ricorso dinanzi al TAR per la Campania invocando l'annullamento della delibera della Giunta della Regione Campania n. 731/2012 avente ad oggetto “Avvocatura regionale-adempimenti” e con ricorso per motivi aggiunti l’annullamento della deliberazione della Giunta della regione Campania n. 308/2014 avente ad oggetto l’interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali. L’adito tribunale, con la sentenza poi impugnata, ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario, rilevando che la res iudicandaverte su un selezione interna per titoli tra pubblici dipendenti finalizzata non alla nomina a un posto o alla progressione verticale, bensì all’attribuzione di mansioni di pertinenza di coloro che sono in possesso della medesima qualifica (c.d. passaggio orizzontale); sicché tale selezione non consiste in un concorso pubblico, né in un concorso interno per la progressione verticale, non incidendo sulla posizione di ruolo dei controinteressati, che rimane immutata. Inoltre, si tratta del conferimento di incarichi dirigenziali attribuite dall’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 alla giurisdizione del giudice ordinario. Impugnata la sentenza, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con pronuncia del 20 luglio 2016 n. 3262 ha dichiarato l'appello irricevibile per tardività affermando che: "Occorre rilevare che, una volta emessa la sentenza da parte del primo giudice, la disciplina in sede d’appello segue un autonomo procedimento segnato anche dal tenore della sentenza adottata in primo grado. Pertanto, nel caso di sentenza declinatoria della giurisdizione il procedimento è quello della camera di consiglio ai sensi dell’art. 87 c.p.a. Altrimenti dovrebbe ritenersi che la disciplina del procedimento seguita in primo grado vincoli anche quella del grado d’appello, ma questa conclusione è smentita non solo dai richiami letterali presenti negli artt. 87 e 105 c.p.a., ma anche dalla presenza di discipline differenziate tra il primo e secondo grado ad esempio nel giudizio elettorale o in quello in materia di contratti pubblici. Deve, pertanto, confermarsi l’orientamento granitico di questo Consiglio secondo il quale nel giudizio d'appello proposto contro la sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione, si applica, ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010 (CPA), il procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 87, comma 3, CPA, a norma del quale, tra l'altro, tutti i termini (tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) e dunque incluso quello per proporre appello, sono dimezzati (cfr. ex plurimis, Cons. St. Sez. III, 7 luglio 2015, n. 3389).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 03262/2016REG.PROV.COLL.

N. 06339/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 6339 del 2015, proposto da: 
*, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Colagrande, Antonio Parisi, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, viale Liegi, n. 35 B; 

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, Via Poli, n. 29; 

nei confronti di

*

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III, n. 1779/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso la sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - procedura comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dei signori Massimo Lacatena, Fabrizio Niceforo, Edoardo Barone, Lidia Buondonno, Maria Vittoria De Gennaro e Giuseppe Testa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande, Antonio Parisi, Beniamino Caravita Di Toritto e Francesco Casertano su delega dell'avvocato Leone Giovanni.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania gli odierni appellanti invocavano l’annullamento della delibera della Giunta della Regione Campania n. 731/2012 avente ad oggetto “Avvocatura regionale-adempimenti” e con ricorso per motivi aggiunti l’annullamento della deliberazione della Giunta della regione Campania n. 308/2014 avente ad oggetto l’interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali.

2. L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario, rilevando che la res iudicandaverte su un selezione interna per titoli tra pubblici dipendenti finalizzata non alla nomina a un posto o alla progressione verticale, bensì all’attribuzione di mansioni di pertinenza di coloro che sono in possesso della medesima qualifica (c.d. passaggio orizzontale); sicché tale selezione non consiste in un concorso pubblico, né in un concorso interno per la progressione verticale, non incidendo sulla posizione di ruolo dei controinteressati, che rimane immutata. Inoltre, si tratta del conferimento di incarichi dirigenziali attribuite dall’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Avverso detta pronuncia propongono appello due degli originari ricorrenti, lamentando che: a) il ricorso non sarebbe stato proposto contro la procedura comparativa, ma contro la determinazione di introdurre con atto regolamentare requisiti di ammissione escludenti a loro danno. Scelta quest’ultima espressione di potestà pubblicistica in quanto atto di macroorganizzazione, come tale ricadente nella giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che i ricorrenti agirebbero a tutela di interessi legittimi. In quest’ottica l’avviso pubblico sarebbe atto vincolato meramente consequenziale.

4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione regionale invoca la conferma della sentenza di prime cure e nelle successive difese eccepisce la tardività della notifica dell’appello, evidenziando che ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, 92, comma 3 e 105, comma 2, c.p.a., il termine per proporre appello sarebbe quello dimidiato di tre mesi, nella fattispecie non rispettato dagli odierni appellanti. Infatti, la sentenza sarebbe stata pubblicata il 25 marzo 2015 e comunicata via p.e.c. il 26 marzo 2015, mentre l’appello sarebbe stato notificato il 3 luglio 2015.

5. Costituitisi in giudizio gli appellati indicati in epigrafe chiedono la conferma della sentenza di primo grado.

6. In sede di replica gli appellanti si oppongono all’eccezione di tardività spiegata dall’amministrazione regionale, sostenendo che il termine per proporre appello avverso una sentenza scaturita da un procedimento giurisdizionale di legittimità a rito ordinario resta quello ordinario, anche se si tratti di sentenza declinatoria della giurisdizione.

7. L’eccezione di tardività è fondata, sicché l’appello deve dichiararsi irricevibile.

Occorre rilevare che, una volta emessa la sentenza da parte del primo giudice, la disciplina in sede d’appello segue un autonomo procedimento segnato anche dal tenore della sentenza adottata in primo grado.

Pertanto, nel caso di sentenza declinatoria della giurisdizione il procedimento è quello della camera di consiglio ai sensi dell’art. 87 c.p.a. Altrimenti dovrebbe ritenersi che la disciplina del procedimento seguita in primo grado vincoli anche quella del grado d’appello, ma questa conclusione è smentita non solo dai richiami letterali presenti negli artt. 87 e 105 c.p.a., ma anche dalla presenza di discipline differenziate tra il primo e secondo grado ad esempio nel giudizio elettorale o in quello in materia di contratti pubblici.

Deve, pertanto, confermarsi l’orientamento granitico di questo Consiglio secondo il quale nel giudizio d'appello proposto contro la sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione, si applica, ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010 (CPA), il procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 87, comma 3, CPA, a norma del quale, tra l'altro, tutti i termini (tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) e dunque incluso quello per proporre appello, sono dimezzati (cfr. ex plurimis, Cons. St. Sez. III, 7 luglio 2015, n. 3389).

8. L’appello deve quindi essere dichiarato irricevibile per tardività.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore delle parti appellate, considerando come unica parte quella rappresentata dagli originari controinteressati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti appellate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Carlo Saltelli, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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