Sunday 02 June 2013 10:39:27

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

In presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante, solo per la prima ammettendosi che l’annullamento dell’atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest’ultimo non sia stato tempestivamente impugnato

Consiglio di Stato

Per giurisprudenza consolidata, in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante, solo per la prima ammettendosi che l’annullamento dell’atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest’ultimo non sia stato tempestivamente impugnato; e, quanto alla concreta individuazione della predetta tipologia di effetti, è assodato che si debba valutare l’intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell’effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (così, ex plurimis; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2012 n. 5986).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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