Monday 03 June 2013 15:54:00

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Gioco del lotto: e' legittima la revoca da parte dei Monopoli di Stato della concessione in caso di violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite

Consiglio di Stato

L’art. 30 del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (recante il “Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull’ordinamento del gioco del lotto”) si inserisce nella precisa scansione temporale e nella trama di obblighi che fanno carico al concessionario e ai raccoglitori. Il concessionario, ogni mercoledì successivo al giorno dell’estrazione, deve consegnare a ciascun raccoglitore, in via informatica, l’estratto conto riveniente dalle giocate effettuate contenente: il numero e l’importo delle giocate relative all’ultimo concorso; l’aggio corrispondente all’importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; il numero e l’importo delle vincite pagate; il numero e l’importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate; il numero e l’importo delle giocate annullate; l’importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell’estratto conto della settimana successiva (art. 29). A sua volta il raccoglitore il giorno successivo, ossia il giovedì di ciascuna settimana (ossia il giovedì della settimana successiva alla giocata), deve versare il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale (art. 30). Il rilievo e l’importanza di tale scansione temporale e del rispetto dei termini fissati sono intuitivi, poiché, in vista della strutturazione del gioco, imperniato su estrazioni periodiche ravvicinate, sulla raccolta di un montepremi costituito dal totale delle somme giocate, sul pagamento puntuale delle vincite e/o sul rimborso delle giocate, la funzionalità del sistema, sotto il profilo finanziario e contabile, richiede la massima certezza di regolarità dei flussi finanziari.Orbene, nel caso di specie, l’interessata in un arco di tempo non lungo è incorsa in cinque infrazioni dell’obbligo di versamento del saldo nei termini stabiliti dall’art. 30 (e richiamati nel contratto disciplinante la concessione), con ritardi variabili da sei e sino a ventidue giorni, e in due omissioni dei versamenti (per una somma complessiva di oltre venticinquemila euro), puntualmente richiamate e descritte nel preambolo del provvedimento di revoca, tutte debitamente contestate. Deve aggiungersi che l’interessata soltanto per due delle sette contestazioni, a fronte della intimazione di pagamento dell’Amministrazione, ha provveduto altresì al pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 33 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria per il 1995), mentre per le altre sono state emanate ordinanze-ingiunzioni di pagamento (sempre per la parte relativa alle sanzioni pecuniarie). Si aggiunga che, dopo rituale avviso dell’avvio del procedimento di revoca, l’interessata non ha nemmeno formulato deduzioni difensive. A fronte di una pluralità di infrazioni a obblighi essenziali gravanti sul raccoglitore, non può revocarsi in dubbio la piena legittimità del provvedimento di revoca, emanato ai sensi dell’ivi richiamato art. 34 comma 1 n. 9) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le cui disposizioni sono applicabili alle concessioni per la raccolta del gioco del lotto in virtù del rinvio recettizio di cui all’art. 6 comma 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (recante “Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto”, a tenore del quale: “A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni”. Il numero 9 dell’art. 34 sanziona, appunto, la “violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite” (e quindi dei punti di raccolta del gioco del lotto), e precisa che“L’abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un’altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti”.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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