Monday 03 June 2013 16:08:16

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Conferenza di servizi: il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni deve essere un "dissenso costruttivo” con la necessaria indicazione delle modifiche progettuali utili all’espressione dell’assenso, ossia al superamento delle ragioni del dissenso

Consiglio di Stato

L’art. 14-quater Legge n. 241/90 stabilisce che: “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”. Deve dunque trattarsi di “dissenso costruttivo”, e la sua motivazione, nonché la necessaria indicazione delle modifiche progettuali utili all’espressione dell’assenso, ossia al superamento delle ragioni del dissenso, “…è conforme non solo all’esigenza dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell’azione amministrativa, ma anche nell’ottica dell’altro principio di leale collaborazione cui pure devono essere improntati i rapporti tra le varie pubbliche amministrazioni” (Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099). In altri termini, la motivazione e la coeva individuazione, ove possibili, di modifiche progettuali atte a superare i profili ostativi al rilascio del provvedimento (nella specie, dell’autorizzazione integrata ambientale), mirano ad evitare una duplicazione di procedimenti, la dilatazione dei tempi di definizione, la stessa insorgenza di contenziosi amministrativi e giurisdizionali, in ossequio ai principi generali di economicità, di efficacia e di pubblicità già enunciati nel testo originario dell’art. 1 della legge n. 241/1990, ora “implementati” con il richiamo, peraltro già desumibile dai principi generali costituzionali sull’attività amministrativa, ex art. 97 Cost., a quelli di imparzialità e trasparenza. Peraltro, lo stesso modulo procedimentale della conferenza di servizi rispecchia finalità di economicità, efficacia, pubblicità, con la concentrazione, in un unico luogo procedimentale, di tutti i pareri, nullaosta, atti di assenso, in funzione di un esame complessivo, bilanciato e contemperato, di tutti gli interessi pubblici coinvolti dall’emanazione del provvedimento finale, come espressi dai vari enti e organi invitati e titolati a parteciparvi in funzione della cura loro istituzionalmente attribuita di quegli interessi, nonché del costruttivo confronto con gli stessi dell’interesse del privato all’emanazione del provvedimento. Ne consegue che, in presenza di “dissensi” correlati a specifici aspetti progettuali, come emersi nella conferenza di servizi, l’Autorità competente avrebbe dovuto segnalarli puntualmente, e, comunque, non avrebbe potuto esimersi dal sottoporre le modifiche progettuali formulate, a seguito del preavviso di diniego, ad esame, mediante riconvocazione della conferenza di servizi.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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