Tuesday 02 July 2013 10:18:21

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Il divieto sancito dall'art. 7, d. lgs. n. 39/2013, relativo ai limiti temporali alla nomina o conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, opera solo per quanto riguarda l’incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce la conferma dell’incarico già ricoperto

Civit

Con la delibera n. 48/2013 la Civit interviene a chiarire la materia dei limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 39/2013. Tale delibera muove dai vari quesiti inoltrato alla Civit e di seguito trascritti. QUESITI: "1. Nota del 5 giugno 2013, con la quale il Segretario generale della Provincia di Milano chiede, tra l’altro, se nel caso di rinnovo delle cariche all’interno di enti di diritto privato in controllo pubblico è possibile confermare i presidenti o amministratori delegati uscenti nei rispettivi consigli. 2. Nota del 13 giugno 2013 del Segretario generale del Comune di Velletri, con la quale si chiede alla Commissione, tra l’altro, un parere in ordine all’ammissibilità “del rinnovo a scadenza dei rispettivi incarichi” per coloro che sono stati presidente, amministratore delegato o titolari di cariche assimilabili di una società partecipata. 3. Nota del 20 giugno 2013 di un dirigente della Regione autonoma Trentino Alto Adige, con la quale si chiede alla Commissione “quale sia l’orizzonte temporale da prendere come riferimento per l’inconferibilità di incarichi a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di (…) comuni e loro forme associative”, con particolare riferimento allo “svolgimento di un secondo ulteriore mandato nella medesima carica”. 4. Nota del 30 maggio 2013, con la quale il Comune di Padova formula un quesito in ordine al rinnovo di un incarico di amministratore di una società controllata dal Comune. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013". RISPOSTA: Sulle richieste sopra elencate che riguardano il problema posto dall’art. 7 del d. lgs. n. 39/2013, nella parte in cui vieterebbe non soltanto il conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico, o di ente di diritto privato in controllo pubblico, presso un ente diverso, ma anche la conferma nella carica presso il medesimo ente, prima ancora che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico la Commissione ha espresso il seguente avviso: "l’art. 7 possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l’incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell’incarico già ricoperto. A favore di questa interpretazione operano non soltanto la formulazione letterale della norma ma anche gli argomenti di seguito esposti. Innanzitutto, quella in esame è una disciplina del potere di nomina e non una disciplina della durata delle cariche negli enti pubblici o privati. La sua ratio consiste nell’evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un’altra carica, non nell’escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato. Se il legislatore avesse voluto escludere un secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente. Va, inoltre, rilevato come l’art. 7 faccia parte del capo IV del decreto legislativo, dedicato alla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo di indirizzo politico”, e come la stessa previsione si rinvenga anche nel testo della rubrica dell’articolo in esame. Ne deriva che, almeno in prima approssimazione, la previsione, nei commi 1 e 2 dell’articolo, del presidente e dell’amministratore delegato degli enti in controllo pubblico, a meno di non ritenere che tali soggetti possano essere considerati “componenti di organo politico”, debba essere interpretata in senso restrittivo, facendo assumere valore al dato meramente letterale e cioè alla previsione del divieto di conferimento e non anche della conferma. La circostanza che il divieto operi per la durata di due anni (o un anno) dalla cessazione della carica (o dell’incarico) può trovare la sua giustificazione nel caso di nomina o di conferimento dell’incarico di presidente o di amministratore delegato presso un diverso ente, ma non nel caso di conferma, perché è evidente che la sostituzione nei detti incarichi alla scadenza del precedente mandato impedirebbe la reiterazione della nomina del presidente, o amministratore delegato, che abbia ben svolto il proprio compito, per un periodo maggiore di quello previsto dalla norma in esame. Che la volontà del legislatore sia quella di non impedire una conferma si può desumere anche dalla previsione del comma 3 dell’art. 7 nella parte in cui precisa che “le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico” che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. Anche se riferita solo alle cariche politiche, questa previsione mostra che il legislatore non ha voluto escludere la possibilità di conferma in incarichi precedenti."

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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