Sunday 16 March 2014 09:04:23
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
I terreni compresi nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono vincolati alla realizzazione delle opere ivi previste. Tuttavia tali vincoli, come tutti i vincoli della proprietà privata, non possono avere durata indeterminata perché in tal caso il vincolo stesso avrebbe un effetto direttamente ed immediatamente espropriativo. A tal fine e stato introdotto il termine di efficacia decennale dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale con l'art. 25 L. n. 1/1978 (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 05-03-2008 n. 930). Tuttavia, la previsione della scadenza dei detti vincoli non è di ostacolo alla loro proroga o anche alla loro integrale riadozione sia pure in ragione di motivate esigenze di pubblico interesse, previo completo riesame dell’assetto urbanistico dell’area industriale (C.d.S., II, 24.10.1990 n. 438), In caso di proroga dell’efficacia del PRT consortile la sua legittimità, è necessario che intervenga in corso di validità,in quanto la proroga, per sua stessa natura, si configura come un atto accessorio rispetto ad un altro atto, principale, valido ed efficace (C.G.A., 25.1.1990 n. 2). In ogni caso non può legittimamente parlarsi di “proroga” quando il piano originario sia già scaduto. Esattamente l’appellante invoca il disposto di cui all’art. 25, I° co. della L. 3 gennaio 1978 n.1. per cui: “…Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione”. Nel caso in esame l’applicazione della lettera della predetta norma comportava che il computo esatto della decorrenza decennale avrebbe dovuto essere effettuato individuando: -- come dies a quo, quello dell’adozione della predetta deliberazione, vale a dire il 13.5.1997 e non il successivo l’8 agosto 1997 data di pubblicazione della delibera del Consiglio regionale n.60 sul BUR Abruzzo n.14 , ma quello; -- come dies ad quem, il 12 maggio 2007 giorno in cui decorse il decennio dalla data di approvazione della delibera del PRT consortile e non il 1 agosto 2007 data in cui venne adottata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio n 230.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ***del 2011, proposto da:
Cet Costruzioni Elettro - Telefoniche Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Fanzini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale del Sangro, rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Cinzia Di Marco in Roma, via Savoia N. 78;
nei confronti di
Maio Guglielmo Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Lazzaro Di Trani, con domicilio eletto presso Eugenio Tramonti in Roma, via Antonio Mordini, 14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00181/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOTTO INDUSTRIALE - DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale del Sangro e di Maio Guglielmo Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Fanzini, Di Trani in proprio e per delega dell'Avv. De Carolis,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame la CET impugna la sentenza con cui il TAR Pescara ha respinto il suo ricorso ed i relativi motivi aggiunti diretti all’annullamento rispettivamente:
-- della deliberazione 27 gennaio 2010 n 16 del Commissario regionale del Consorzio per l’area di sviluppo industriale del Sangro avente a oggetto l’autorizzazione alla localizzazione di un lotto industriale alla ditta Maio Guglielmo srl a seguito di una scelta in via comparativa con la ditta ricorrente;
-- della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio n 230 del 1 agosto 2007 avente a oggetto la dichiarazione di pubblica utilità e l’approvazione del progetto con vincolo preordinato all’esproprio;
-- della comunicazione del Consorzio datata 15 giugno 2010 relativa all’indennità di espropriazione dei beni della ditta ricorrente.
L'appello, senza l'intestazione di specifiche rubriche è affidato alla denuncia di quattro motivi di gravame relativi alla mancata comunicazione del rinnovo dei vincoli ed all’illegittimità della reitera degli stessi dopo la relativa scadenza; all’illegittimità delle scelte di politica industriale, nonché dello sviamento di potere del provvedimento in favore della ditta Maio.
Si è costituito in giudizio il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro contestando analiticamente le tesi di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
La controinteressata Maio Guglielmo Srl, con la propria memoria di costituzione in giudizio, a sua volta eccepito l’inammissibilità del primo motivo che rappresenterebbe una censura nuova e comunque l'infondatezza di tutti i profili dedotti, anche relazione al fatto che la CET avrebbe detenuto illegittimamente il lotto che era sarebbe stato il frutto di una divisione in due parti del lotto che era stato acquisito dalla società Tessitore & F.lli senza l'assenso del Consorzio che più volte avrebbe chiesto all'appellante la presentazione di un piano industriale.
Con ordinanza n. 3158 del 20 luglio 2011 è stata accolta la richiesta di sospensione cautelare della decisione impugnata per l'esigenza di lasciare la res adhuc integra anche in relazione alle pregresse vicende culminate con la decisione di questa Sezione n. 207/2007 di conferma della sentenza del Tar Abruzzo con cui è stata annullato il provvedimento di assegnazione parziale alla controinteressata della parte del lotto di proprietà della CET.
Con memoria per la discussione l'appellante ha ricordato che:
-- la Corte Costituzionale con sentenza numero 243 del 2011 ha affermato l’illegittimità costituzionale, in via di principio, delle norme che autorizzano le proroghe del termine decennale di scadenza dei piani industriali "senza un previo bilanciamento gli interessi in gioco";
-- la Regione Abruzzo con la L.R. 23 del 29 luglio 2011 ha poi istituito l'Azienda Regionale delle Aree Produttive da costituire per fusione dei vari Consorzi di sviluppo industriale con funzioni non più di governo del territorio ma di gestione dei servizi conseguente anche all'esigenza sopravvenuta di disporre la graduale riconversione del territorio dei consorzi industriali con nuove destinazioni a tipologia "mista".
Chiamata all'udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
___1. A tal fine assume assorbente rilievo il primo motivo con cui la CET contesta la legittimità della proroga del termine di efficacia decennale del piano di sviluppo industriale di cui al secondo motivo del ricorso originario di primo grado. Il Tar avrebbe erroneamente messo a confronto la data di pubblicazione sul BUR della delibera di approvazione del PRT con la data della deliberazione di proroga del Piano concludendo che questa fosse stata tempestiva sia pure di pochi giorni rispetto alla scadenza del piano.
Tuttavia, la rilevanza della data di pubblicazione sarebbe stata comunque esclusa dall'art. 25 della legge n. 1/1978 per cui i piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale "hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione" .
Pertanto, come ricordato anche dalla giurisprudenza sulla medesima questione, la data di insorgenza del vincolo espropriativo sarebbe decorsa dal 13 marzo 1997 (cfr. sentenza 4 ottobre 2007 n.5199). La proroga del 1 agosto 2007 sarebbe quindi illegittima perché deliberata al termine scaduto
L’assunto merita piena adesione.
Deve preliminarmente rilevarsi che, contrariamente a quanto vorrebbe la controinteressata questa non è affatto una nuova censura in quanto già in primo grado la CET aveva denunciato nella seconda rubrica la ”violazione dell’art. 25 della legge n.1/1978, dell’art. 39 del d.P.R. n.327/2001, nonché degli artt. 42 e 97 della Cost., nonché della L.R. Abruzzo n.56 del 22.3.1994, in quanto la deliberazione n.230/2007 ha reiterato i vincoli espropriativi dopo la loro già avvenuta scadenza”.
Nel merito si osserva che i terreni compresi nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono vincolati alla realizzazione delle opere ivi previste. Tuttavia tali vincoli, come tutti i vincoli della proprietà privata, non possono avere durata indeterminata perché in tal caso il vincolo stesso avrebbe un effetto direttamente ed immediatamente espropriativo.
A tal fine e stato introdotto il termine di efficacia decennale dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale con l'art. 25 L. n. 1/1978 (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 05-03-2008 n. 930).
Tuttavia, la previsione della scadenza dei detti vincoli non è di ostacolo alla loro proroga o anche alla loro integrale riadozione sia pure in ragione di motivate esigenze di pubblico interesse, previo completo riesame dell’assetto urbanistico dell’area industriale (C.d.S., II, 24.10.1990 n. 438),
In caso di proroga dell’efficacia del PRT consortile la sua legittimità, è necessario che intervenga in corso di validità,in quanto la proroga, per sua stessa natura, si configura come un atto accessorio rispetto ad un altro atto, principale, valido ed efficace (C.G.A., 25.1.1990 n. 2). In ogni caso non può legittimamente parlarsi di “proroga” quando il piano originario sia già scaduto.
Esattamente l’appellante invoca il disposto di cui all’art. 25, I° co. della L. 3 gennaio 1978 n.1. per cui: “…Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industrialehanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione”.
Nel caso in esame l’applicazione della lettera della predetta norma comportava che il computo esatto della decorrenza decennale avrebbe dovuto essere effettuato individuando:
-- come dies a quo, quello dell’adozione della predetta deliberazione, vale a dire il 13.5.1997 e non il successivo l’8 agosto 1997 data di pubblicazione della delibera del Consiglio regionale n.60 sul BUR Abruzzo n.14 , ma quello;
-- come dies ad quem, il 12 maggio 2007 giorno in cui decorse il decennio dalla data di approvazione della delibera del PRT consortile e non il 1 agosto 2007 data in cui venne adottata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio n 230.
Parimenti inconferente, ai presenti fini, appare il richiamo fatto del Consorzio all’art. 43 della L.R. Abruzzo n.11/1999 per cui l’efficacia degli atti di pianificazione decorre dalla loro pubblicazione.
Anche se si fosse voluto ricorrere a tale interpretazione della predetta norma e riferire “la data del decreto” a quella della sua pubblicità sul BURA, si sarebbe dovuto computare di conseguenza le due date di pubblicazione.
Ma anche così il termine decennale sarebbe comunque decorso in quanto, come visto se la prima delibera era stata pubblicata sul BURA il 1-8-1997, l’impugnata delibera di proroga della efficacia del Piano era stata comunque pubblicata il 27-8-2007, vale a dire ben oltre il decennio.
In ogni caso non può condividersi l’assunto per cui si poteva computare la data del 1.8.2007 in quanto il provvedimento era stato dichiarato immediatamente eseguibile in quanto, sul piano logico-giuridico, il computo doveva essere fatto comparando termini tra loro omogenei cioè: o “la data adozione e la data proroga” ovvero “la data della pubblicazione dell’adozione – e la data di pubblicazione della proroga”.
In definitiva dunque non vi sono dubbi dell’illegittimità della deliberazione la deliberazione n.230 di proroga del Piano e di reitera dei vincoli espropriativi perché tardivamente adottata 1 agosto 2007 e quindi ben oltre la scadenza decennale del Piano.
___2. In definitiva l’appello è fondato e deve esser accolto e per l’effetto, in riforma della decisione gravata, deve essere dichiarato l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.
Le spese, secondo il principio della soccombenza sono poste a carico dell’appellata Maio Guglielmo srl , mentre possono essere compensate con il Consorzio per l’area di sviluppo industriale in corso di fusione nella nuova azienda ai sensi della L.R. Abruzzo 23 del 29 luglio 2011.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e in riforma della decisione gravata, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.
___2. Condanna la Maio Guglielmo srl al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in € 3.000,00(tremila/00) oltre all’I.V.A., alla C.P.A.; ed alla rifusione del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come per legge.
__3. Comunque compensate con il Consorzio per l’area di sviluppo industriale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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