Monday 08 May 2017 08:28:42

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Abusi edilizi: l'acquisizione al patrimonio comunale non blocca la demolizione in assenza di delibera comunale che dichiari la sussistenza di interesse pubblico al mantenimento dell'opera

segnalazione del Prof. Avv. ENrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. III del 3.5.2017

Costituisce orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione della costruzione abusiva comporta l'automatica acquisizione del bene al patrimonio comunale in favore del quale deve essere disposta la restituzione e l'acquisizione non costituisce impedimento giuridico alla demolizione da parte del proprietario in assenza di delibera comunale che dichiari la sussistenza di interesse pubblico al mantenimento dell'opera. È questo il principio sancito dalla Terza Sezione Penale della Corte dimCassazione che nella sentenza del 3 maggio 2017 ha altresì affermato che "L'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un'articolata disciplina per la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità ovvero con variazioni essenziali. Dapprima l'autorità comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione dell'intervento, con concessione di un termine di novanta giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale «il bene e l'area di sedime vengono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune». L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; infine, l'opera acquisita, è demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare «non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali». Lo stesso art. 31, inoltre, come è noto, stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, ordina la demolizione delle opere abusive, se non sia stata altrimenti eseguita. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che, dal tenore letterale della norma, che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari." (Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676; Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 22237 del 22/4/2010, Gotti, Rv. 247653; Sez. 3, n. 39075 del 21/5/2009, Bifulco, Rv. 244891; Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, Ercoli, Rv. 242254), e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, P.M. in proc. Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, P.G. in proc. Mancini, Rv. 238803; Sez. 3, n. 49397 del 16/11/2004, Sposanto e altri, Rv. 230652). 5. Parimenti è affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'ordine di demolizione impartito dal giudice costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, con la conseguenza che esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra l'eventuale acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio del Comune e l'esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione (ex plurimis: sez. 3, 28 febbraio 2012, n. 27298; sez. 3, 28 novembre 2007, n. 4962/2008; sez. 3, 5 luglio 2007, n. 34298; sez. 3, 18 dicembre 2006, n. 1904/2007), con il solo limite delle dichiarate prevalenti esigenze pubbliche. Peraltro tale ipotesi ha carattere eccezionale sicché il giudice dell'esecuzione ha il dovere di sindacare la sussistenza delle prevalenze esigenze pubbliche (Sez. 3, n. 13746 del 29/01/2013 n. 13746 Franco non mass.), non sussistenti, nel caso in esame, in assenza di delibera dichiarativa di prevalenti interessi pubblici." Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Corte di Cassazione

Penale Sent. Sez. 3  

Num. 20929  Anno 2017

Presidente: FIALE ALDO Relatore: GAI EMANUELA

Data Udienza: 08/03/2017 pubblicata il 3.5.2017

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo nel procedimento a carico di  *, nato a Palermo il 28/10/1973 avverso l'ordinanza del 12/10/2016 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2016 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna in data 23/05/2008, irrevocabile il 20/06/2009, sul rilievo dell'impossibilità giuridica a demolire le opere abusive dal momento che, nelle more, l'immobile abusivo era stato acquisito al patrimonio comunale con atto di accertamento del 3 giugno 2008 e, dunque, lo Scordamaglia avrebbe perso la disponibilità dell'immobile.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 666 cod.proc.pen. e art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe revocato l'ordine di demolizione sull'erroneo presupposto, e dunque in violazione della legge, che l'acquisizione dell'opera al patrimonio del comune sarebbe causa impeditiva alla demolizione. Richiama il ricorrente la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale è finalizzata in via principale alla demolizione, ben potendo il condannato chiedere al Comune divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere lui stesso alla demolizione, e che sussiste l'incompatibilità soltanto se, con delibera del Comune, l'ente stabilisca di non demolire l'opera in considerazione della ritenuta sussistenza di interessi pubblici prevalenti di cui deve dar conto.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Come ha osservato il Procuratore generale nella requisitoria scritta, costituisce orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione della costruzione abusiva comporta l'automatica acquisizione del bene al patrimonio comunale in favore del quale deve essere disposta la restituzione e l'acquisizione non costituisce impedimento giuridico alla demolizione da parte del proprietario in assenza di delibera comunale che dichiari la sussistenza di interesse pubblico al mantenimento dell'opera. L'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un'articolata disciplina per la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità ovvero con variazioni essenziali. Dapprima l'autorità comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione dell'intervento, con concessione di un termine di novanta giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale «il bene e l'area di sedime vengono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune». L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; infine, l'opera acquisita, è demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare «non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali». Lo stesso art. 31, inoltre, come è noto, stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, ordina la demolizione delle opere abusive, se non sia stata altrimenti eseguita. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che, dal tenore letterale della norma, che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari." (Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv. 267676; Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 22237 del 22/4/2010, Gotti, Rv. 247653; Sez. 3, n. 39075 del 21/5/2009, Bifulco, Rv. 244891; Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, Ercoli, Rv. 242254), e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, P.M. in proc. Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, P.G. in proc. Mancini, Rv. 238803; Sez. 3, n. 49397 del 16/11/2004, Sposanto e altri, Rv. 230652). 5. Parimenti è affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'ordine di demolizione impartito dal giudice costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, con la conseguenza che esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra l'eventuale acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio del Comune e l'esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione (ex plurimis: sez. 3, 28 febbraio 2012, n. 27298; sez. 3, 28 novembre 2007, n.4962/2008; sez. 3, 5 luglio 2007, n. 34298; sez. 3, 18 dicembre 2006, n. 1904/2007), con il solo limite delle dichiarate prevalenti esigenze pubbliche. Peraltro tale ipotesi ha carattere eccezionale sicché il giudice dell'esecuzione ha il dovere di sindacare la sussistenza delle prevalenze esigenze pubbliche (Sez. 3, n. 13746 del 29/01/2013 n. 13746 Franco non mass.), non sussistenti, nel caso in esame, in assenza di delibera dichiarativa di prevalenti interessi pubblici. 6. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici sopra riportati. La Corte d'appello, non conformandosi ai principi sopra enunciati, ha erroneamente riconosciuto l'effetto ostativo della demolizione alla mera acquisizione del manufatto al patrimonio comunale. L'ordinanza deve pertanto essere annullato con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata alla Corte d'appello di Palermo quale giudice dell'esecuzione. Così deciso il 08/03/2017 

 

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