Friday 20 September 2013 14:34:42
Provvedimenti Regionali Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a sentenza del TAR Lazio I ter 19.9.2013
"Non si ravvisano, ad un sommario esame, motivi per ritenere che i provvedimenti impugnati non siano stati correttamente adottati", questa la motivazione con la quale la Sezione Prima ter del TAR Lazio ha rigettato le richieste formulate da Gaia Pernarella, Silvana Denicolò, Valentina Corrado, Silvia Blasi, consiglieri del movimento cinque stelle che hanno impugnato sia la deliberazione del Consiglio regionale Lazio del 25.3.2013 con cui è stato eletto come Presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori nonché le delibere di nomina dei vice presidenti e dei consiglieri segretari.Non sussistano quindi le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva, così conclude il guidice amministrativo "tenuto conto di quanto rappresentato dalle parti resistenti in ordine al rapporto sussistente tra la presenza femminile nel Consiglio Regionale e la stessa presenza nell’Ufficio di Presidenza nonché della sicura rilevanza rivestita dal principio di rappresentanza". L'ordinanza peraltro condanna le ricorrenti, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2013, proposto da:
Gaia Pernarella, Silvana Denicolò, Valentina Corrado, Silvia Blasi, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Canali, Paolo Morricone, con domicilio eletto presso Paolo Morricone in Roma, via Seneca, 73;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t.;
Consiglio Regionale del Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, con domicilio eletto presso Avv.Ti Amministrativisti Adlaw in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
nei confronti di
Daniele Leodori, Massimiliano Valeriani, Maria Teresa Petrangolini, Gianluca Quadrana, n.c.; Francesco Storace, rappresentato e difeso dall'avv. Romolo Reboa, con domicilio eletto presso Romolo Reboa in Roma, via Flaminia, 213;
Giuseppe Simeone, rappresentato e difeso dall'avv. Toni De Simone, con domicilio eletto presso Studio Legale Pernazza in Roma, via Nizza, 53;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del Consiglio regionale Lazio del 25.3.2013 adottata all'interno della seduta del 25-26 marzo 2013 con cui è stato eletto come Presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori; delle delibere di nomina dei vice presidenti e dei consiglieri segretari e di tutti gli ulteriori provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Regionale del Lazio e di Francesco Storace e di Giuseppe Simeone;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in data 26 luglio 2013 dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il dott. Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che – soprassedendo al momento sulle eccezioni di inammissibilità sollevate - non si ravvisano, ad un sommario esame, motivi per ritenere che i provvedimenti impugnati non siano stati correttamente adottati, tenuto conto di quanto rappresentato dalle parti resistenti in ordine al rapporto sussistente tra la presenza femminile nel Consiglio Regionale e la stessa presenza nell’Ufficio di Presidenza nonché della sicura rilevanza rivestita dal principio di rappresentanza;
Ritenuto che non sussistano le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;
Ritenuto, peraltro, che le spese debbano essere lquidate in 500,00 Euro a favore di ognuna delle parti resistenti, per un totale di Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respnge la su indicata domanda di sospensione.
Condanna le ricorrenti, in solido e con successiva suddivisione interna in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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