Friday 20 September 2013 14:34:42

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Regione Lazio, TAR rigetta le richieste del M5S

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a sentenza del TAR Lazio I ter 19.9.2013

"Non si ravvisano, ad un sommario esame, motivi per ritenere che i provvedimenti impugnati non siano stati correttamente adottati", questa la motivazione con la quale la Sezione Prima ter del TAR Lazio ha rigettato le richieste formulate da Gaia Pernarella, Silvana Denicolò, Valentina Corrado, Silvia Blasi, consiglieri del movimento cinque stelle che hanno impugnato sia la deliberazione del Consiglio regionale Lazio del 25.3.2013 con cui è stato eletto come Presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori nonché le delibere di nomina dei vice presidenti e dei consiglieri segretari.Non sussistano quindi le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva, così conclude il guidice amministrativo "tenuto conto di quanto rappresentato dalle parti resistenti in ordine al rapporto sussistente tra la presenza femminile nel Consiglio Regionale e la stessa presenza nell’Ufficio di Presidenza nonché della sicura rilevanza rivestita dal principio di rappresentanza". L'ordinanza peraltro condanna le ricorrenti, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2013, proposto da:

 

Gaia Pernarella, Silvana Denicolò, Valentina Corrado, Silvia Blasi, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Canali, Paolo Morricone, con domicilio eletto presso Paolo Morricone in Roma, via Seneca, 73;

 

contro

 

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t.;

Consiglio Regionale del Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, con domicilio eletto presso Avv.Ti Amministrativisti Adlaw in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

 

nei confronti di

 

Daniele Leodori, Massimiliano Valeriani, Maria Teresa Petrangolini, Gianluca Quadrana, n.c.; Francesco Storace, rappresentato e difeso dall'avv. Romolo Reboa, con domicilio eletto presso Romolo Reboa in Roma, via Flaminia, 213;

Giuseppe Simeone, rappresentato e difeso dall'avv. Toni De Simone, con domicilio eletto presso Studio Legale Pernazza in Roma, via Nizza, 53;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio regionale Lazio del 25.3.2013 adottata all'interno della seduta del 25-26 marzo 2013 con cui è stato eletto come Presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori; delle delibere di nomina dei vice presidenti e dei consiglieri segretari e di tutti gli ulteriori provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Regionale del Lazio e di Francesco Storace e di Giuseppe Simeone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in data 26 luglio 2013 dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il dott. Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

Considerato che – soprassedendo al momento sulle eccezioni di inammissibilità sollevate - non si ravvisano, ad un sommario esame, motivi per ritenere che i provvedimenti impugnati non siano stati correttamente adottati, tenuto conto di quanto rappresentato dalle parti resistenti in ordine al rapporto sussistente tra la presenza femminile nel Consiglio Regionale e la stessa presenza nell’Ufficio di Presidenza nonché della sicura rilevanza rivestita dal principio di rappresentanza;

Ritenuto che non sussistano le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;

Ritenuto, peraltro, che le spese debbano essere lquidate in 500,00 Euro a favore di ognuna delle parti resistenti, per un totale di Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respnge la su indicata domanda di sospensione.

Condanna le ricorrenti, in solido e con successiva suddivisione interna in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

 

 

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:08:17

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su limite mensile delle assemblee sindacali

I dipendenti della scuola possano partecipare a pi&...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:06:51

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su articolazione del part-time verticale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:05:54

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibilità, per dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, di usufruire dell’aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:04:55

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su fruizione di assenza retribuita per partecipazione a congresso.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top