Saturday 23 February 2013 10:29:44

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

E' rimessa alla discrezionalità della P.A. la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria

TAR Lazio

La legge n. 241/1990 prevede tre diversi tipi di conferenza di servizi: a) quella istruttoria (art. 14, commi 1 e 3), nella quale vi è una sola amministrazione competente a decidere in relazione agli interessi pubblici coinvolti in uno solo (comma 1) o in più procedimenti (comma 3), sicché mediante la conferenza viene acquisita la posizione di altri soggetti pubblici portatori di interessi coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo, ma la competenza a decidere permane in capo all’amministrazione che indetto la conferenza (c.d. decisione monostrutturata); b) quella decisoria (art. 14, comma 2), che serve ad assumere decisioni concordate tra più amministrazioni, in sostituzione dei previsti pareri, concerti, intese, nulla osta o atti di assenso comunque denominati (c.d. decisone pluristrutturata); c) quella che la dottrina definisce predecisoria o preliminare, prevista dall’art. 14-bis al fine specifico di agevolare l’approvazione di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. Con particolare riferimento alla conferenza istruttoria, dall’esame del primo comma dell’art. 14 della legge n. 241/1990 (il quale attualmente dispone che “qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi”) si desume che l’indizione della conferenza è facoltativa e spetta all’amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento finale. Inoltre, prima delle modifiche apportate alla disposizione in esame dall’art. 49 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 sussistevano dubbi in ordine alla facoltatività o all’obbligatorietà dell’indizione della conferenza istruttoria. Infatti il primo comma dell’art. 14 disponeva che “qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi”, e l’inciso “di regola” induceva a qualificare la conferenza istruttoria come uno strumento ordinario di esercizio della funzione amministrativa, la cui deroga avrebbe richiesto una specifica motivazione. Il problema risulta oggi superato per effetto del decreto legge n. 78/2010, perché nella relazione relativa al disegno di legge A.S. 2228 si legge che, per effetto delle modifiche apportate al primo comma, è rimessa «alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo».

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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