Tuesday 20 December 2011 14:23:03
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
L’informativa antimafia, emessa ai sensi dell’art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all’impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità per illogicità, incoerenza o inattendibilità. Ciò in quanto l’informativa in parola non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, i quali in sede penale non siano valsi ad accertare la sussistenza di un reato, ben possono essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa al fine di fondare un giudizio di possibilità che l’attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata. In altri termini il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi del cit. art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. n. 252 del 1998, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, come accennato, il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito ma deve restare circoscritto alla verifica, sotto il profilo della logicità, del significato attribuito agli elementi di fatto e dell’iter seguito per pervenire a certe conclusioni, tenuto appunto conto che le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, insindacabile se non nei limiti suaccennati.
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