Tuesday 20 December 2011 15:25:36
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
L’attribuzione di mansioni superiori ai dipendenti pubblici è disciplinata, a termini della legge delega n. 421/1992, dall’art. 57 del d.lgs n. 29/1993, riprodotto in seguito nell’art. 52 del dlgs. n. 165/2001, che costituisce attualmente un elemento unitario di riferimento. L’art. 52 del decreto n. 165/1991 prevede la possibilità di assegnazione formale di un lavoratore a mansioni “prevalenti” della qualifica immediatamente superiore, esclusivamente per coprire un posto vacante, ovvero per sostituire un altro lavoratore in caso di sua lunga assenza dal servizio, per il periodo massimo di sei mesi prorogabili a dodici. Con l’assegnazione delle funzioni superiori viene a lui contestualmente riconosciuto il trattamento economico della qualifica temporaneamente rivestita, per la durata dell’effettiva prestazione. La disciplina legislativa dell’istituto è integrata, in ogni comparto, dalla contrattazione collettiva e per gli enti locali rileva l’articolo 8 del C.C.N.L. dell’anno 2000, che prevede che il conferimento di mansioni superiori deve essere inserito nella programmazione dei fabbisogni di organico, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie necessarie. Il quadro tracciato afferisce il conferimento delle mansioni superiori “legittime”. La normativa vigente prende poi in considerazione la casistica attinente le mansioni svolte al di fuori delle regole (art. 52 comma 5) e cioè le mansioni superiori esercitate senza incarico ovvero svolte sulla base di atto nullo o invalido, quelle riguardanti una qualifica ulteriormente eccedente la qualifica superiore e quelle del ruolo dirigenziale, svolte dal personale inquadrato nei livelli. In questi casi, l’attribuzione o l’esercizio illegittimo delle funzioni sono colpiti da nullità, ma tuttavia comportano la “corresponsione della differenza di trattamento economico” al pubblico dipendente interessato. La disciplina suddetta è entrata in vigore il 21 febbraio 1993, anteriormente all’emanazione del decreto n. 29/1993, la disciplina relativa al conferimento delle mansioni superiori ai dipendenti degli enti locali, era rimessa alla regolamentazione dell’ente stesso.
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