Thursday 20 December 2012 15:08:37
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
Il presente contenzioso riguarda la vicenda del c.d. “autoscioglimento” del Consiglio comunale di Isernia, provocato dalle dimissioni presentate da 17 consiglieri su 32, poco dopo la proclamazione degli eletti e prima della prima seduta del Consiglio comunale. Il Giudice di prime cure sentenza di primo grado che aveva ritenuto che in questo caso non si erano compiutamente determinati i presupposti per lo scioglimento in quanto le dimissioni dei 17 consiglieri erano state presentate nell’intervallo di tempo fra la proclamazione degli eletti e la prima seduta del Consiglio comunale e sino a che non sia stato accertato che un determinato consigliere è esente da cause di ineleggibilità, egli non può contribuire a determinare la vita dell’ente locale con il voto o con altre manifestazioni di volontà (quali, appunto, le dimissioni finalizzate allo scioglimento) che presuppongono la pienezza dei poteri. Il Consiglio di Stato, per contro ha ritenuto di far propria l’obiezione avanzata dall’appellante Ministero dell’Interno, che è la seguente: dato e non concesso che il consigliere eletto, in attesa della “verifica”, si trovi sub condicione, trattasi di condizione risolutiva e non sospensiva. Non si deve dire cioè che il consigliere non possa esprimere un valido voto, o dare le dimissioni finalizzate allo scioglimento, sino a che non sia stata dichiarata la inesistenza di cause di ineleggibilità; si deve dire, invece, che il consigliere è nella pienezza dei suoi poteri (incluso quello di concorrere a determinare lo scioglimento del consiglio con lo strumento delle dimissioni) sino a che non venga dichiarata la esistenza di una causa di ineleggibilità. E’ vero che la dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma ciò non rende ipso facto invalidi gli atti compiuti nel frattempo; si deve infatti applicare il principio del “funzionario di fatto” grazie al quale, in linea di massima, gli atti compiuti restano validi, a meno che non siano stati impugnati nelle forme e nei termini dovuti facendo valere proprio il vizio del difetto di titolo di chi ha agito come funzionario. Che nelle more della verifica di cui all’art. 41 t.u. ogni singolo consigliere sia nella pienezza dei suoi poteri, e che la “verifica” di cui all’art. 41 (a differenza della vecchia “convalida”) non abbia effetti costitutivi (ma semmai demolitori nel caso si concluda con la dichiarazione di ineleggibilità) è comprovato non solo dalla chiara formulazione dell’art. 38, comma 4 («I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione...») ma anche dalla considerazione che quell’atto potrebbe anche mancare. Ed invero, il consiglio neoeletto è tenuto dalla legge a procedere, come primo atto, alla verifica delle ineleggibilità, ma non è detto che se tale adempimento viene omesso le eventuali deliberazioni siano, per ciò solo, inefficaci. Peraltro il Consiglio potrebbe anche procedere formalmente alla verifica, ma non avvedersi della eventuale causa di ineleggibilità di un consigliere; oppure potrebbe avvedersene ma, dopo discussione, deliberare che la supposta causa di ineleggibilità non è tale. Nondimeno, in ciascuna di dette eventualità resta esperibile l’azione popolare di ineleggibilità, davanti al giudice ordinario (art. 70, t.u. n. 267/2000). Pertanto, se fosse vero che la possibilità (pur dedotta come mera ipotesi, come in questa vicenda di fatto) che un consigliere venga dichiarato ineleggibile, sia sufficiente a limitarlo nell’esercizio dei suoi poteri (tanto da rendere inefficaci le sue eventuali dimissioni finalizzate allo scioglimento), tale condizione di incertezza (e di limitazione) si prolungherebbe anche oltre la prima seduta del consiglio comunale, non potendosi escludere che la causa di ineleggibilità erroneamente trascurata o disattesa dal consiglio venga fatta valere in altra sede, sempre con effetto retroattivo.
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