Monday 17 September 2012 16:17:27
Normativa Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
Agenzia delle Entrate
A decorrere dal 1 ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale. E' quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate che chiarisce come l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 Aprile 2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011. Con il presente provvedimento si fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2012, al 4,5504 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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