Wednesday 01 October 2014 17:48:33
Normativa Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Dott. Gianmarco Sadutto del decreto MEF 31.7.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29.9.2014
Il 29 settembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina il Fondo di Garanzia “prima casa”, istituito con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità). Il dicastero ha attribuito 200 milioni di euro all’anno per il triennio 2014-2016 a titolo di garanzia per le categorie di soggetti che vorranno acquistare la prima casa. La concessione delle garanzie è nella misura massima del 50 per cento della quota capitale su mutui ipotecari, su mutui connessi all’acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari. A provvedere alla gestione del Fondo è il CONSAP S.p.A. Questo dovrà provvedere all’esecuzione delle attività principali per l’ammissione alla garanzia del fondo. In particolare, dovrà esaminare le istanze trasmesse dai soggetti finanziatori, le richieste di intervento della garanzia in caso di inadempimento del mutuatario, con conseguente corresponsione delle somme dovute ai finanziatori e provvedere ad una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal mutuatario con il modulo previsto all’art. 6, oltre come previsto nei punti e), f) al recupero di quanto erogato ai finanziatori a titolo di garanzia ai sensi del presente decreto, alla gestione a stralcio di tutte le attività connesse alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il legislatore ha previsto, che in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, il gestore assegna priorità ai mutui erogati a favore di determinate categorie: giovani coppie, in particolare a coloro, coniugi o conviventi more uxorio uniti da almeno due anni, dove uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi “popolari” (IACP), a giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico ( intermittenti, a progetto, accessori, tirocini e le altre prestazioni) cosi come previsto dall’art. 1 della c.d. Legge Fornero. Chi usufruirà del Fondo potrà accendere mutui ipotecari di importo non superiore a 250 mila euro. Al momento della richiesta, chi vuole accendere il mutuo non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo e non deve acquistare una casa appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. Ad ogni domanda presentata, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, il Gestore assegnerà un numero di posizione progressivo, verificherà la disponibilità del Fondo e entro 20 giorni comunicherà al finanziatore l’ammissione alla garanzia. Sarà sempre nella facoltà dei finanziatori l’erogazione o meno del mutuo. Nell’ipotesi in cui il mutuatario non adempie al pagamento della rata di muturo, dopo 90 giorni, il soggetto finanziatore informa il Gestore dell’ammontare del residuo capitale. Formalizzata la comunicazione, entro 12 mesi, il finanziatore invia l’intimazione di pagamento al mutuatario. Se, entro 6 mesi, il soggetto che ha richiesto il mutuo rimane ancora inadempiente il finanziatore chiede l’intervento della garanzia del Fondo al Gestore. In capo al mutuatario sorge l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre gli interessi. Nello svolgimento della verifica a campione effettuata dal Gestore, le eventuali dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del mutuatario, saranno comunicate all’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, la quale provvederà all’irrogazione delle sanzioni di legge; invece, nei casi in cui i comportamenti configurino un reato perseguibile d’ufficio, si provvederà a trasmettere gli atti all’Autorità giudiziaria. La garanzia del Fondo e' dichiarata inefficace qualora risulti che la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al soggetto finanziatore. Il Gestore applicherà la Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza prevista all’art. 11 del Decreto Ministeriale. Ad erogare i mutui saranno i soggetti finanziatori, in particolare: le banche iscritte nell’apposito albo della Banca d’Italia che autorizza gli istituti di credito al finanziamento e gli intermediari finanziari (previsti agli artt. 106 – 107 del D.lgs. n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni). Inoltre, il Dipartimento del tesoro e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d’Intesa per facilitare le operazioni. I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile. Regione e province autonome nonché altri enti ed organismi pubblici, potranno contribuire, mediante accordo con il MEF, alla dotazione del Fondo. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
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