Saturday 16 January 2021 18:54:47
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 15.1.2021
In tema di superamento del limite massimo di pagine imposto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta, la giurisprudenza amministrativa ha, di recente, precisato che è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”, poiché, in tale ultimo caso, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitata a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n. 6875;V, 2 ottobre 2020, n. 5777).
Nel caso di specie manca proprio la prima condizione; contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il disciplinare di gara (all’art. 15 - pag. 30) si limitava a precisare che: “Il progetto inoltre non potrà superare le 20 pagine e dovrà esser redatto secondo le indicazioni di cui alle allegate Linee di elaborazione (allegato 2) parte integrante del presente Capitolato speciale”; quest’ultimo, a sua volta (a pag. 2) prevedeva che: “Il progetto tecnico di servizio, di cui agli artt. 13 e 17 della presente procedura, avrà la lunghezza max di 20 pagg. e dovrà contenere – pena l’esclusione – un’articolazione che preveda requisiti di qualità strutturale e di qualità processuale, come qui di seguito specificato…”.
Quel che si intendeva sanzionare con l’esclusione, allora, non era il superamento del numero massimo di pagine consentito, ma la carenza nel progetto dei requisiti di qualità strutturale e di qualità processuale; che tali requisiti fossero meglio esplicitate negli allegati, come sostenuto dall’appellante, non comportava, neppure in astratto, la sanzione dell’espulsione. (…)
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