Wednesday 29 November 2023 11:56:46

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su incremento una tantum del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 49, comma 6, del CCNL FC del 09/05/2022 ed eventuali limiti.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

L’incremento una tantum delle risorse del Fondo risorse decentrate stabilito nell’art. 49, comma 6 del CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9/05/2022 è soggetto al limite previsto dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017?

 

Testo del Provvedimento

L’incremento una tantum delle risorse del Fondo risorse decentrate stabilito nell’art. 49, comma 6 del CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9/05/2022 è soggetto al limite previsto dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017?

L’art. 49, comma 6, del CCNL del 09/05/2022 prevede che tra le risorse variabili del Fondo risorse decentrate, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL del 09/05/2022, confluisce una tantum anche l’incremento contrattuale annuale di competenza dell’anno 2021 stabilito dall’art. 49, comma 3.

Le risorse in parola sono, pertanto, annoverabili tra le risorse finanziarie stanziate per la determinazione degli incrementi contrattuali. Tuttavia, in ragione del fatto che tali risorse sono relative ad annualità passate, le stesse vengono fatte confluire nel Fondo come risorsa una tantum. Ne consegue che le stesse non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Sul punto, già la Corte dei Conti, sez. Autonomie (pronuncia n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9/10/2018), ha potuto affermare, in merito ad una analoga fattispecie riferita al CCNL Funzioni locali, che le risorse che il CCNL destina all’incremento del Fondo risorse decentrate trovano copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, non determinano gli effetti finanziari espansivi che la norma di cui all’art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è tesa invece a inibire.

A ciò si aggiunge che, sulla medesima materia, l’articolo 11 del D. L. 14 dicembre 2018, n. 135, ha disposto che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non opera, con riferimento agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 165/2001.

 

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