Monday 09 October 2023 08:49:10

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Interdittiva antimafia: il principio del “più probabile che non”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 9.10.2023 Pres. Torsello Est. D’Angelo

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 9 ottobre 2023 ha statuito che “Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può infatti verificare una influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza anche in relazione a soggetti esterni collegati con gli stessi familiari (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 maggio 2023, n. 4856). A ciò si aggiunga le evidenziate frequentazioni con soggetti segnalati per pregiudizi penali e i procedimenti a carico dell’amministratore.

In sostanza, il provvedimento impugnato si fonda non solo sul rapporto di parentela, ma anche su altri elementi di rilievo, che posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di processi penali.

Per l’interdittiva antimafia non è infatti richiesta la prova dell'attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile, secondo il principio del “più probabile che non” il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell'attualità e concretezza del rischio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2023, n.5024).

L’interdittiva, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede quindi la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico - presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità

organizzata, dall'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Sotto questo profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento. In altri termini, una visione parcellizzata di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.(…).

Per approfondire scarica la sentenza integrale

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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