Wednesday 06 June 2012 08:42:02
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
Consiglio di Stato
Nel caso di specie una Casa di cura accreditata con il SSN si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che in assenza di accordo contrattuale intervenuto inter partes, l’erogatore privato, essendo tenuto comunque a soddisfare le richieste di cura degli assistiti, avrebbe diritto a ricevere dalla ASL la remunerazione di tutte le prestazioni rese per l'anno in contestazione. Il Consiglio di Stato sul punto ha rilevato come la domanda di accertamento e di condanna, relativa all’intero corrispettivo di tutte le prestazioni erogate nell'anno in contestazione dalla Casa di cura appellante, è infondata sul fondamentale e dirimente rilievo che, nel sistema dell’accreditamento delle strutture private, il pagamento delle prestazioni da parte delle ASL presuppone pur sempre la sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinques del d.lgs. 502 del 1992 (v., per tutti, Cons. St., III, n. 4751 del 2011). In assenza dei quali, in disparte l’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, la giurisprudenza ha da tempo sottolineato come le aspettative invocate dai singoli operatori non possano essere soddisfatte (Cons. St., IV, n. 418/2002) e come sia ragionevole il riferimento, quale parametro sostitutivo, all’entità delle somme contemplate per le prestazioni dell’anno precedente (Ad. Plen. n. 8 del 2006). 6. Tale soluzione, si è autorevolmente osservato, rappresenta un punto di sintesi tra i diversi interessi in gioco, a tutela dell’equilibrio complessivo del sistema sanitario e a garanzia del nucleo irriducibile del diritto alla salute (v., in termini generali, Corte cost., 509/2000). Si può aggiungere, per completezza, che l’indispensabilità degli accordi contrattuali ai fini della partecipazione delle strutture private al SSN è stata ribadita, in epoca successiva ai fatti di causa, dall’art. 79, co. 2-quinques, del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, prevedendosi ora, in caso di mancata stipula degli accordi, persino la sospensione dell’accreditamento stesso.
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