Wednesday 26 September 2012 08:22:26

Giurisprudenza  Sanità e Sicurezza Sociale

Retribuzione in plus orario dell'operatore sanitario: individuazione dei presupposti, delle condizioni e dei limiti al relativo pagamento

Consiglio di Stato

L'istituto del plus orario è una forma di premio alla produttività disciplinato prima dal D.P.R. 25.6.1983 n. 348, poi dal D.P.R. 20.5.1987 n.270 e, quindi, dal D.P.R. 28.11.1990 n.384, che è dovuto agli operatori sanitari che concorrono personalmente e direttamente all'erogazione delle prestazioni incentivate per l'attività resa oltre l'orario ordinario o straordinario e da retribuire nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati dall'amministrazione, secondo le quote di riparto del relativo fondo regionale, reso disponibile solo a consultivo, la cui copertura finanziaria costituisce un limite invalicabile. Inoltre, la situazione soggettiva del dipendente al pagamento del plus orario effettivamente prestato ha natura di diritto soggettivo solo quando il servizio sia stato svolto in conformità a previe delibere autorizzative valide ed efficaci, mentre in difetto di tali condizioni ha consistenza di interesse legittimo da far valere nel termine di decadenza. Ai fini della retribuibilità del plus orario è necessaria un'autorizzazione formale e preventiva delle prestazioni, a garanzia della preventiva predisposizione delle risorse finanziarie e della reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale; l’attività di plus-orario deve essere, infatti, previamente programmata mediante la individuazione dei servizi interessati e, all’interno di essi, del personale autorizzato; è necessaria, inoltre, la specifica determinazione per ciascun dipendente delle ore settimanali di plus orario da effettuare entro i tetti massimi stabiliti dagli accordi di comparto. Solo in via eccezionale l’autorizzazione può intervenire, ex post, in caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 17.12.1998, n. 1813; VI 14 marzo 2002 n.1531). Relativamente poi alla retribuzione delle prestazioni in plus orario, il Consiglio di Stato rileva come la giurisprudenza ha evidenziato che il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprimendo una giusta esigenza di buona amministrazione, in quanto in materia la normativa impone la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo regionale (Cons. Stato, V, n. 5040 del 30.9.2002). È perciò da disattendere l'assunto degli appellanti incidentali secondo cui la difficoltà di determinazione preventiva in ordine ai parametri retributivi adottati all’atto di programmazione non poteva riflettersi a danno dei dipendenti in nome di principi costituzionali di tutela del lavoratore e di affidamento in buona fede. Poiché la retribuzione delle prestazioni in plus orario dei dipendenti delle Usl è rigidamente subordinata alla sufficiente copertura dell'apposito fondo, rimane irrilevante la previa autorizzazione delle ore in plus orario da parte della amministrazione ove venga accertato, sia pure ex post, la insufficienza delle risorse finanziarie disponibili. In sostanza il meccanismo è nel senso che solo da un momento successivo alla prestazione è possibile per il dipendente conoscere l’importo spettante, trattandosi appunto di una retribuzione incentivante subordinata al raggiungimento di determinati livelli quantitativi e qualitativi di produttività (ex plurimis, Cons., VI, 1 dicembre 1999 n.2046; VI, 3 novembre 2000, n.5922; V 12 aprile 2005 n.1620; V, 25 settembre 2006 n.5631; V, 9 ottobre 2006 n.5067).

 

Testo integrale del Provvedimento
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