Thursday 03 January 2013 19:13:56

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

La rinuncia al giudizio pendente fa venir meno la necessita' per il consiglio comunale di avviare la procedura di contestazione dell'incompatibilità ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000

TAR Campania

Secondo la prevalente giurisprudenza “ai fini della rimozione della causa d’incompatibilità per lite pendente, prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4, d.lg. 267/2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l’incompatibilità d’interessi realizzatasi a seguito dell’instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale e incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa d’incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o il carattere pretestuoso della lite, inteso come artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l’eletto” (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. I. 12 febbraio 2008, n. 3384).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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