Monday 20 June 2022 08:58:15
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 20.6.2022
Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in in data 20 giugno 2022 ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che accede ad una lettura restrittiva dell’art. 635, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare, ove è statuito che per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: “non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna” (cfr. lett. g). Il Consiglio di Stato già in precedenza (sentenza, sez. IV, 20 dicembre 2009, n. 8930) si è infatti espresso nel senso che, ove sia intervenuta nelle more una pronuncia di estinzione del reato, viene meno l’automatismo espulsivo derivante dalla semplice pronuncia di condanna con la conseguente necessità per l’Amministrazione di provvedere ad un’autonoma valutazione dei fatti contestati al volontario in ferma prefissata per verificarne la eventuale rilevanza espulsiva.
"Tale presa d’atto del quadro interpretativo che connota la disciplina di riferimento trova però riscontro nella pronuncia cautelare di accoglimento ai fini del riesame (ordinanza n. -OMISSIS-/2017 del 15 luglio 2017), alla quale ha fatto seguito la reiterazione del provvedimento escludente impugnato coi motivi aggiunti, ma non anche nella sede conclusiva del merito essendosi qui il T.a.r. pronunciato nel senso che “le doglianze del ricorrente con cui si contesta l’automatismo espulsivo conseguente al difetto del requisito di cui all’art. 635 lett. g) (insussistenza del requisito della incensuratezza penale) non sono sufficienti ad inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati, dovendosi considerare superata la cd. prova di resistenza, in quanto gli atti gravati risultano adeguatamente fondati sul difetto del requisito previsto dall’art. 635 lett. h) (non essere stati sottoposti a misure di prevenzione)”.
Ne consegue che, avendo il T.a.r., con la sentenza gravata, ritenuto assorbita la questione relativa all’attitudine preclusiva del primo corno motivazionale del provvedimento impugnato in prime cure senza riproposizione della relativa censura da parte appellante in questa sede d’appello, il presente giudizio verte sulla eventuale attitudine del DASPO a giustificare l’esclusione dell’appellante dalla procedura concorsuale. E’ appena il caso di precisare che questo Consiglio è pervenuto alla ridefinizione dei confini entro i quali opera l’art. 635, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 66 del 2010, rilevando che “ha un ambito oggettivo di applicazione ben delimitato, e cioè il “reclutamento nelle Forze armate”. L’immissione nel ruolo del servizio permanente è disciplinata dall’art. 704 del D.Lgs. n. 66 del 2010, e l’ammissione alla ferma prefissata quadriennale ovvero alla rafferma biennale rientra nel concetto di “reclutamento”, con la conseguente applicazione degli automatismi espulsivi previsti dall’art. 635 cit., mentre il passaggio al “servizio permanente” appartiene all’omogeneo, ma diverso, concetto di “immissione nel ruolo”, con la conseguente non automatica applicazione delle cause di esclusione previste dall’art. 635, comma 1, lett. g), del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010)” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4595; id., sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5012; contra, Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 247). Tuttavia tale orientamento interpretativo, che sotto un ulteriore profilo denota l’insussistente carica ostativa automatica in capo alla sentenza di condanna penale emessa nei riguardi dell’odierno appellante non assume rilievo determinante ai fini del presente giudizio, vertendo questo, come detto, sulla ulteriore e diversa causa ostativa descritta alla lett. h) dell’art. 635 cit.(…).
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