Saturday 09 March 2013 23:33:14

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

L'ISTAT e' a rischio Commissariamento

Corte dei Conti

L’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 di quella legge sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto, relativamente agli esercizi 2010 e 2011 rilevando che: 1) la gestione finanziaria di competenza 2010 presenta un disavanzo di 23,848 milioni di euro, mentre la gestione finanziaria 2011 chiude con un disavanzo di 11,408 milioni di euro. In ragione di tali disavanzi l’Istituto dovrà attenersi alle indicazioni formulate dal MEF che, richiamando l’attenzione sul disposto dell’art. 15, comma 1- bis del D.L. 98/2011 convertito in legge n.111/2011 - che prevede che nel caso in cui il bilancio di un Ente “presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario”, - rappresenta “... la necessità che l’Ente consegua il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato” e segnala “l’esigenza che l’Ente venga invitato ad assumere ogni utile iniziativa tesa a ricondurre la gestione, in particolare quella corrente, su un piano di equilibrio economico-finanziario duraturo”. Ancorché tale situazione debba essere letta anche alla luce della Circ. della Ragioneria Generale dello Stato n. 33/2011 nella parte in cui chiarisce che “la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sintomodi per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l’automatica applicazione della norma in esame, qualora l’ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile”. A tali raccomandazioni non può che unirsi la Corte sollecitando l’Istituto a porre in essere tutti gli interventi utili a ricondurre in equilibrio la gestione; 2) le componenti del conto economico evidenziano un risultato economico negativo di 8,046 milioni di euro nel 2010 ed un risultato positivo di 4,888 milioni di euro nel 2011, che derivano essenzialmente dai maggiori trasferimenti statali e dal saldo positivo della gestione straordinaria; 3) la situazione patrimoniale chiude al 31 dicembre 2010 con un netto patrimoniale negativo pari a 49,731 milioni di euro che rappresenta un peggioramento di 8,046 milioni di euro rispetto alla situazione rilevata all'inizio dell'esercizio; alla fine del 2011 il saldo era parimenti negativo (44,842 milioni di euro); 4) le risultanze complessive della gestione patrimoniale, anche nei due esercizi in esame, sono illustrate seguendo un'impostazione parzialmente diversa da quella prevista, in linea con esigenze di consolidamento e trasparenza dei conti a livello nazionale, dall’allegato n.13 (stato patrimoniale) al D.P.R. n. 97/2003; 5) le articolazioni periferiche dell’Istituto e la diffusione del sistema nel territorio nazionale, la rilevazione sulla sbilanciata distribuzione territoriale dei Comuni dotati di un Ufficio di statistica, segnalano la sostanziale mancata osservanza della previsione del d.lgs. n. 322/1989 il quale, all’art. 3, dispone che “entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli enti locali, (...) istituiscono l’ufficio di statistica anche in forma associata e consortile”; 6) le difficoltà registrate sulle procedure per la ricognizione delle amministrazioni pubbliche (compito assegnato all’ISTAT ex art. 1, comma 2, della legge 196/2009 e succ. mod.) è causa di un diffuso contenzioso. La disposizione normativa andrebbe rivisitata, con l’indicazione di parametri più certi per l’inclusione o meno nell’elenco, e per l’impostazione di un sistema che assicuri, già nella fase istruttoria, un contraddittorio che garantisca, assieme all’oggettività della rilevazione, le ragioni pubbliche collegate all’identità dei soggetti che debbono essere rappresentati nel conto economico consolidato della P.A.; 7) Per la completa attuazione delle funzioni assorbite dal soppresso ISAE, l’Istituto dovrà curare anche le analisi sulle politiche di spesa al fine di fornire al legislatore nazionale e regionale strumenti di lettura (in termini di produttività, moltiplicatori economici e incremento dell’occupazione) sull’esito di tali politiche;8) il nuovo modello organizzativo, nato in esito al riordino avviato con l’emanazione del DPR n. 166 del 7 settembre 2010, pur se corrispondente al dettato legislativo, presenta una eccessiva frammentazione dei singoli segmenti di attività rappresentanti i centri di responsabilità; 9) l’Istituto dovrà accelerare i tempi per la riconfermata scelta di concentrare in unica sede i vari servizi attualmente allocati in edifici diversi. Tale riconosciuta necessità si rende ancora più urgente in considerazione del fatto che, per tale specifica finalità, l’Istituto risulta proprietario, fin dal 2007 di un terreno, acquisito con la spesa di circa 14 milioni di euro, inutilizzato e che produce ulteriori oneri; ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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