Monday 07 January 2019 22:01:50
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 2.1.2019
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 2 gennaio 2019 ha ritenuto infondato il motivo di appello col quale parte appellante pretende di avere diritto all’indennizzo contemplato dalla disciplina in materia di espropriazione (art. 39 del Testo unico espropriazione, d.p.r. n. 327 del 2001) per il caso di reiterazione di vincoli espropriativi. Si legge espressamente nella sentenza che “Non può farsi a meno di rilevare, innanzitutto, che la questione esorbita dall’alveo giurisdizionale del giudice amministrativo in quanto “Ai sensi dell'art. 39 comma 1, t.u. sugli espropri, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione o di tempestiva proroga del vincolo preordinato all'esproprio non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti, che hanno disposto l'approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del vincolo, atteso che i profili relativi alla spettanza dell'indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della giurisdizione ordinaria.” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4143). Va soggiunto, in ordine alla plausibile fondatezza della pretesa, che non è di certo ipotizzabile il diritto all’indennizzo connesso all’adozione di un provvedimento reiterativo di vincoli preordinati all’esproprio in mancanza di detto formale momento autoritativo. E’ da condividere quanto sul punto osservato dal Tribunale, nel senso che nel caso di specie emerge non la formale reiterazione di un vincolo espropriativo, in realtà mai avvenuta, bensì la mancata zonizzazione di un’area protrattasi nel tempo, circostanza questa che non può fondare il diritto azionato. (…)” Per continuare nella lettura vai alla sentenza.
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