Monday 07 January 2019 12:32:01

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Formazione artistica e musicale: il valore del diploma cd. “vecchio ordinamento” ai fini dell’ “accesso all’insegnamento” e “dell’abilitazione all’insegnamento”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 4.1.2019

La causa, esaminata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riguarda alcuni insegnanti in possesso del diploma di istruzione superiore, nonché del diploma rilasciato dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale che hanno impugnato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il decreto ministeriale 1 giugno 2017, n. 374, nella parte in cui non ha previsto, quale requisito di accesso alla seconda fascia, il possesso del diploma di istruzione superiore.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 18 marzo 2018, n. 3039, ha rigettato il ricorso, sentenza confermata in sede di appello in data 4 gennaio 2019.

In particolare, gli insegnanti si dolevano dell’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto, alla luce della normativa di disciplina del settore, che il possesso del diploma “vecchio ordinamento” consentirebbe l’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Tale motivo non è stato ritenuto fondato in quanto “L’art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) ha previsto che: i) i diplomi rilasciati, tra l’altro, dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale (Afam) in base all’ordinamento previgente «mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione» (comma 1); ii) fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge in esame «hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio» (comma 2).

Tale norma ha distinto tra il valore del diploma cd. “vecchio ordinamento” ai fini dell’ “accesso all’insegnamento” e valore di tale diploma ai fini “dell’abilitazione all’insegnamento”.

Questa interpretazione è stata seguita in modo costante dalla giurisprudenza di questa Sezione in sede di giudizio cautelare e, da ultimo, in sede di decisione di merito (sentenza 11 dicembre 2018, n. 6987).

Con tale ultima sentenza, la Sezione ha chiarito, inoltre, che il titolo in possesso degli appellanti è idoneo per l’accesso generico all’insegnamento e, in particolare, alla terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto che consentono le supplenze temporanee e annuali ma non anche alla seconda fascia di dette graduatorie (…)

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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