Sunday 08 March 2015 06:47:39

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Avvocati: sulla delibera di cancellazione di un avvocato dalle liste dei difensori d’ufficio decide il Consiglio Nazionale Forense

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 2.3.2015

In base al combinato disposto di cui agli articoli 15 e 36 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), secondo cui il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha competenza giurisdizionale sui reclami in materia di albi, elenchi e registri, la controversia proposta contro la delibera, adottata da un COA, di cancellazione di un avvocato dalle liste dei difensori d’ufficio è devoluta alla giurisdizione speciale del medesimo CNF. È questo il principio sancito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 2 marzo 2015 nella quale il Collegio ha evidenziato che alla stessa conclusione deve giungersi anche nel caso in cui, come nella specie, trovi applicazione la legge professionale previgente (v., in particolare, gli articoli 24 e 37 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; 3, 10 e 14 r. d. 22 gennaio 1934, n. 37, sulle pronunce di competenza del CNF sui ricorsi in materia anche di cancellazione dall’albo degli avvocati e dal registro dei praticanti), spettando ai COA la tenuta di albi ed elenchi e quindi, in modo simmetrico, al CNF la giurisdizione speciale nella materia delle iscrizioni e delle cancellazioni da albi ed elenchi degli avvocati in maniera tale da dare coerenza al sistema della competenza giurisdizionale speciale professionale generalizzata in materia dello stesso CNF.L’art. 36 l. n. 247 del 2012 non ha apportato alcuna modifica al sistema in punto di giurisdizione, nel senso che le controversie come quella in esame continuano a essere devolute alla giurisdizione speciale del CNF, viceversa, il mantenimento, in relazione al segmento di attività dei COA relativo alla tenuta e alla gestione delle liste dei difensori d’ufficio del Tribunale, di una competenza giurisdizionale amministrativa a questo punto “residuale” sulle questioni relative alla cancellazione o al diniego di iscrizione nelle liste suddette si manifesterebbe come disomogeneo e incoerente rispetto al sistema generale come sopra delineato venendosi a creare un irrazionale “frazionamento di tutela giurisdizionale” entro una medesima materia.Il CNF aveva ed ha una “cognizione generalizzata” in materia di tenuta e gestione di albi elenchi e registri.Per scaricare gratuitamente la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2014, proposto da
Omissis contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Antonini e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO -SEZIONE III, n. 1904/2014, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in tema di provvedimento del COA di cancellazione di un avvocato dalla lista dei difensori di ufficio;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del COA di Milano; 

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Stefano Parretta e Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto che:

 

 

FATTO e DIRITTO

In base al combinato disposto di cui agli articoli 15 e 36 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), secondo cui il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha competenza giurisdizionale sui reclami in materia di albi, elenchi e registri, la controversia proposta contro la delibera, adottata da un COA, di cancellazione di un avvocato dalle liste dei difensori d’ufficio è devoluta alla giurisdizione speciale del medesimo CNF;

Alla stessa conclusione deve giungersi anche nel caso in cui, come nella specie, trovi applicazione la legge professionale previgente (v., in particolare, gli articoli 24 e 37 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; 3, 10 e 14 r. d. 22 gennaio 1934, n. 37, sulle pronunce di competenza del CNF sui ricorsi in materia anche di cancellazione dall’albo degli avvocati e dal registro dei praticanti), spettando ai COA la tenuta di albi ed elenchi e quindi, in modo simmetrico, al CNF la giurisdizione speciale nella materia delle iscrizioni e delle cancellazioni da albi ed elenchi degli avvocati in maniera tale da dare coerenza al sistema della competenza giurisdizionale speciale professionale generalizzata in materia dello stesso CNF;

L’art. 36 l. n. 247 del 2012 non ha apportato alcuna modifica al sistema in punto di giurisdizione, nel senso che le controversie come quella in esame continuano a essere devolute alla giurisdizione speciale del CNF; 

viceversa, il mantenimento, in relazione al segmento di attività dei COA relativo alla tenuta e alla gestione delle liste dei difensori d’ufficio del Tribunale, di una competenza giurisdizionale amministrativa a questo punto “residuale” sulle questioni relative alla cancellazione o al diniego di iscrizione nelle liste suddette si manifesterebbe come disomogeneo e incoerente rispetto al sistema generale come sopra delineato venendosi a creare un irrazionale “frazionamento di tutela giurisdizionale” entro una medesima materia;

Il CNF aveva a ha una “cognizione generalizzata” in materia di tenuta e gestione di albi elenchi e registri; 

La sentenza appellata è corretta e va confermata; 

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo; 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’affetto, la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 1 .000 (mille), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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