Friday 22 February 2013 08:05:51

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis, Legge n. 241/90: e' inammissibile il motivo del ricorso con cui il privato si limita a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza allegare le circostanze che non ha potuto incolpevolmente sottoporre all'amministrazione

Consiglio di Stato

L'art. 10 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241 in materia di partecipazione procedimentale, non deve essere interpretato in senso formalistico, ma si deve avere riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio: la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dal cit. art. 10 bis, è inidonea di per sé a giustificare l'annullamento di un atto, non essendo consentito, ai sensi del successivo art. 21 octies, l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Consiglio Stato Sez. IV 28 gennaio 2011 n. 679; Sez. IV 16 febbraio 2012 n. 823). In un’ottica funzionale, un importante strumento di partecipazione come l’avviso di cui all’art. 7 della L. n.241/1990 non può ridursi né ad mero rituale formalistico, né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che non ha potuto incolpevolmente sottoporre all'amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve intendersi inammissibile per assoluta genericità (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 09 gennaio 2009, n. 120; Consiglio Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; idem sez. V, 19 marzo 2007, n. 1307). Pertanto, solo l’allegazione nel successivo giudizio degli elementi che il privato non ha potuto introdurre nel procedimento per un fatto colposo della P.A. rendono l’istituto un presidio ordinamentale a tutela sia del diritto dell’interessato a rappresentare in sede procedimentale le proprie ragioni; e sia della P.A. a valutare compiutamente tutti gli interessi diretti ed indiretti coinvolti nel procedimento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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