Monday 12 May 2014 16:47:08
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014
Nella controversia in esame la Sottocommissione elettorale ha rilevato che le sottoscrizioni dei presentatori della lista risultano apposte su singoli fogli separati, cuciti con punti metallici senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra detti fogli, ritenendo così violate le prescrizioni di cui all'art. 28 del T.U. n. 570 del 1960. Di conseguenza ne ha disposto l’esclusione, non essendo garantita con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati dei fogli sottoscritti dai presentatori né assicurata la piena consapevolezza dei presentatori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione prodotto. Infatti, giurisprudenza costante ribadita recentissimamente da questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2014, n. 2334 e n. 2335) vuole che la raccolta delle firme di presentazione di ogni lista possa essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfino tutti i requisiti formali previsti dall'art. 28 del Testo Unico n. 570 del 1960 oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. Nel caso di specie, esiste solo una mera congiunzione materiale e nessuna dichiarazione di continuità e collegamento tra i fogli proveniente da un pubblico ufficiale. Ne discende che non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto, così come indicato anche nella pubblicazione numero 5/2014 del Ministero dell'Interno concernente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. Ciò posto, correttamente il primo giudice ha rilevato come nella specie la Commissione elettorale abbia operato in modo legittimo. Infatti, come chiarito dall’ormai univoco insegnamento della giurisprudenza della Sezione da cui non sussiste motivo per discostarsi, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati (cfr. Sez. V, n. 6545-2006; n. 1553-2007; n. 5911-2008). Elementi che nella specie, come già evidenziato, mancano del tutto con conseguente legittimità dell’operato della Commissione. A ciò aggiungasi che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi (come preteso dagli odierni appellanti), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme. Ne consegue che tutti gli elementi in base ai quali gli odierni ricorrenti pretendono di comprovare in giudizio che i sottoscrittori hanno appoggiato consapevolmente la lista esclusa sono irrilevanti, non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale, né può essere ammessa una dimostrazione in giudizio di tale consapevolezza, atteso che tale dimostrazione deve essere fornita alla Commissione Elettorale al momento della presentazione della lista e non posteriormente. Infine, deve aggiungersi che l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra riferito, che interpreta rigorosamente i requisiti di forma attestanti la consapevolezza dei sottoscrittori della lista, non può in nessun caso ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale * del 2014, proposto da:
Sergio Fabianelli in proprio e quale candidato a Sindaco Lista per Casiglioni, Claudio Agnelli, Guido Albucci, Antonio Aurilio, Simone Baldi, Michela Bizzi, Anna Gloria Devoti, Chiara Fabiani, Sergio Lorenzetti, Sara Manni, Sabrina Massini, Barbara Menci, Manuela Pierozzi, Roberta Ricci, Teresa Sannuti, Carlo Torniai e Luca Vannucci, rappresentati e difesi dall'avv. Ivan Marrone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Sottocommisione Elettorale Circondariale di Cortona, U.T.G. - Prefettura di Arezzo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Comune di Castiglion Fiorentino;
Ufficio Elettorale del Comune di Cortona, Lista "Partito Comunista dei Lavoratori", Lista "Libera Castiglioni-Mario Agnelli Sindaco", Comune di Cortona;
Lista "Democratici per Castiglioni", rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Turco in Roma, Largo dei Lombardi, 4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00691/2014, resa tra le parti, concernente esclusione della lista "Per Castiglioni" dalle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino del 25 maggio 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommisione Elettorale Circondariale di Cortona, dell’U.T.G. - Prefettura di Arezzo, del Ministero dell'Interno e della Lista "Democratici per Castiglioni" ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 9 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gabriella Matteoli su delega dell’avv. Ivan Marrone, Catia Pratini su delega dell’avv. G. Viciconte e l'Avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli;
FATTO
I ricorrenti hanno impugnato dinnanzi al TAR Toscana il provvedimento con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cortona ha ricusato la lista "Per Castiglioni", escludendola dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino che si terranno il 25 maggio 2014.
Il provvedimento in contestazione è motivato con il fatto che, sulla base delle modalità di presentazione della lista, non si potrebbe evincere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l’atto di presentazione e sottoscrizione.
I ricorrenti hanno dedotto in primo grado che la Sottocommissione Elettorale avrebbe applicato in maniera estremamente formalistica la norma di riferimento (art. 28 DPR n. 570/1960) in quanto, nella specie, sussisterebbero comunque inequivocabili elementi che denotano come i sottoscrittori fossero stati ben consapevoli della identità dei candidati inseriti nella lista ricorrente.
Con sentenza 5 maggio 2014, n. 691 il TAR adito ha respinto il ricorso.
Avverso detta sentenza gli interessati hanno quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.
All’udienza speciale elettorale del 9 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
2. Ed invero la Sottocommissione elettorale ha rilevato che le sottoscrizioni dei presentatori della lista risultano apposte su singoli fogli separati, cuciti con punti metallici senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra detti fogli, ritenendo così violate le prescrizioni di cui all'art. 28 del T.U. n. 570 del 1960.
Di conseguenza ne ha disposto l’esclusione, non essendo garantita con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati dei fogli sottoscritti dai presentatori né assicurata la piena consapevolezza dei presentatori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione prodotto.
Infatti, giurisprudenza costante ribadita recentissimamente da questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2014, n. 2334 e n. 2335) vuole che la raccolta delle firme di presentazione di ogni lista possa essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfino tutti i requisiti formali previsti dall'art. 28 del Testo Unico n. 570 del 1960 oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.
Nel caso di specie, esiste solo una mera congiunzione materiale e nessuna dichiarazione di continuità e collegamento tra i fogli proveniente da un pubblico ufficiale.
Ne discende che non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto, così come indicato anche nella pubblicazione numero 5/2014 del Ministero dell'Interno concernente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha rilevato come nella specie la Commissione elettorale abbia operato in modo legittimo.
Infatti, come chiarito dall’ormai univoco insegnamento della giurisprudenza della Sezione da cui non sussiste motivo per discostarsi, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati (cfr. Sez. V, n. 6545-2006; n. 1553-2007; n. 5911-2008).
Elementi che nella specie, come già evidenziato, mancano del tutto con conseguente legittimità dell’operato della Commissione.
A ciò aggiungasi che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi (come preteso dagli odierni appellanti), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme.
Ne consegue che tutti gli elementi in base ai quali gli odierni ricorrenti pretendono di comprovare in giudizio che i sottoscrittori hanno appoggiato consapevolmente la lista esclusa sono irrilevanti, non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale, né può essere ammessa una dimostrazione in giudizio di tale consapevolezza, atteso che tale dimostrazione deve essere fornita alla Commissione Elettorale al momento della presentazione della lista e non posteriormente.
Infine, deve aggiungersi che l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra riferito, che interpreta rigorosamente i requisiti di forma attestanti la consapevolezza dei sottoscrittori della lista, non può in nessun caso ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente.
3. Per quanto sopra l’appello si appalesa infondato e, come tale, deve essere respinto.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante, in solido, al pagamento delle spese di lite, spese che liquida in euro 1500,00, oltre accessori di legge, a favore del Ministero dell’Interno e in euro 1500,00, oltre accessori di legge, in favore della Lista "Democratici per Castiglioni".
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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